Facciamo chiarezza...
La
Legge n.62 del 10 marzo 2000 definisce le scuole paritarie
"istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle
degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia,
corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione,
in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare
titoli di studio aventi valore legale". Alle scuole
paritarie viene quindi riconosciuta la "parità"
in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle
scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione
a rilasciare titoli di studio equipollenti.
Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità"
e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie, in
Italia sono ormai la maggioranza.
Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora
ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite
parificate, secondo la vecchia classificazione che si fondava
su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi
ministeriali) che non contemplavano la possibilità
di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Cosa
significa parità tra scuola pubblica e privata?
Parità
La
parità giuridica tra scuola pubblica e scuola privata
è stata istituita dalla legge 62/2000. Con questa
legge viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale
di istruzione come un "unicum"" costituito
dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali.
L'obiettivo,
dichiarato, è quello di ampliare l'offerta formativa
e rispondere alla domanda del "servizio" istruzione,
dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Alle scuole
paritarie private, in base alla legge n. 62/2000, è
assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento
e l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per essere comprese
nel sistema pubblico le istituzioni scolastiche private,
devono rispettare particolari condizioni di qualità
e di efficacia.
Esistono
differenti tipologie di scuole private riconosciute dal
ministero dell'istruzione e può essere complicato
districarsi tra i molteplici termini usati per distinguerle
in modo corretto. Ecco in sintesi come si suddividono le
suole private:
legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente
riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli
di studio con valore legale come quella statale. In questa
tipologia di scuola "paritaria" il riconoscimento
legale si ottiene una sola volta, definitivamente. Per scuole
in possesso di riconoscimento legale, al di là della
specifica dizione legislativa, si intendono le scuole seguenti:
1) scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute
(medie e superiori), 2) scuole elementari parificate, 3)
scuole materne autorizzate.
paritaria: sono istituti non statali, compresi quelli degli
enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard
fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi
a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione
e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento
scolastico.
parificata: è la scuola elementare che ottiene il
riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione
con lo Stato o gli Enti locali.
autorizzata: è la scuola materna che ottiene l'autorizzazione
da parte del dirigente scolastico pubblico competente per
il territorio.
pareggiata: è la scuola che rilascia un titolo di
studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale
(Regione, Provincia, Comune) o da un ente ecclesiastico.
LA NORMATIVA
A partire dal marzo 2001 è stata attuata un'importante
riforma che, malgrado sia stata duramente criticata, ha
il merito di introdurre elementi di chiarezza sotto il profilo
giuridico; stiamo parlando della legge n. 62/2000, in merito
alla parità tra scuola pubblica e scuola privata.
Viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di
istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle
private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone
di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia
lungo tutto l'arco della vita.
Il ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto 788
scuole private paritarie. Questo primo elenco di scuole
private, che entrano a far parte dal 2001 del sistema nazionale
di istruzione, riguarda le scuole secondarie - medie e superiori
- già legalmente riconosciute secondo la normativa
precedente l'introduzione della legge sulla parità
scolastica. Si tratta di scuole gestite da privati, da religiosi
o da enti locali che hanno dimostrato di possedere tutti
i requisiti richiesti dalla nuova legge approvata nel marzo
2000: - un progetto educativo conforme ai principi della
Costituzione; - locali e arredi adeguati e in regola con
le norme di sicurezza; - organi collegiali interni istituiti
e funzionanti; - corsi completi dal primo all'ultimo anno;
- personale docente abilitato e retribuito secondo i contratti
di settore; - accettazione di tutti gli alunni che ne facciano
richiesta; - disponibilità a mostrare i propri bilanci.
In cambio, le scuole paritarie hanno la libertà di
seguire il proprio orientamento culturale o religioso e
l'indirizzo pedagogico-didattico. Per i loro alunni meno
abbienti la legge prevede anche un contributo statale. È
attesa, a breve, anche la prima tranche di riconoscimenti
per le scuole materne ed elementari, che hanno presentato
domanda in numero maggiore di quelle secondarie (circa 7.000
materne e 800 elementari, il 70% di quelle già legalmente
riconosciute).
REQUISITI
Alle scuole paritarie private, in base alla legge n. 62/2000,
è assicurata piena libertà per quanto concerne
l'orientamento e l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per
essere comprese nel sistema pubblico le istituzioni scolastiche,
comprese quelle degli enti locali, a partire dalla scuola
d'infanzia, devono rispettare particolari condizioni di
qualità e di efficacia. Eccoli elencati qui di seguito:
- progetto educativo dell'istituto in armonia con i principi
della Costituzione; - Pof (progetto dell'Offerta Formativa),
per formulazione e contenuti, conforme agli ordinamenti
e alle disposizioni vigenti; possesso della titolarità
della gestione e bilancio reso pubblico; - arredi, attrezzature
didattiche e locali, conformi alla legge; - organi collegiali
eletti e operanti secondo principi democratici; - accettazione
di chiunque, avente i titoli necessari, si iscriva alla
scuola; - applicazione della legge 104/92 sull'integrazione
scolastica dei soggetti portatori di handicap; - corsi completi
a partire dalla prima classe del rispettivo ciclo; - docenti
in possesso di titolo di abilitazione riconosciuto dallo
stato italiano; - applicazione dei contratti individuali
di lavoro per dirigenti e docenti nel rispetto dei contratti
nazionali di settore.
TIPOLOGIE
DI SCUOLE RICONOSCIUTE
Sono numerose le tipologie di scuole private riconosciute
dal ministero dell'istruzione; ecco in sintesi come si suddividono:
- Legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente
riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli
di studio con valore legale come quella statale. Il riconoscimento
legale si ottiene una sola volta, definitivamente. - Paritaria:
sono istituti non statali, compresi quelli degli enti locali,
che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal
sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare
un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un
piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.
Devono permettere l'iscrizione a chiunque ne faccia richiesta,
senza discriminazioni. - Parificata: è la scuola
elementare che ottiene il riconoscimento, anno dopo anno,
attraverso una convenzione. - Autorizzata: è la scuola
materna che ottiene l'autorizzazione da parte del dirigente
scolastico pubblico competente per il territorio. - Pareggiata:
è la scuola che rilascia un titolo di studio con
valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale
(regione, provincia, comune) o da un ente ecclesiastico.
BORSE
DI STUDIO
La legge 62/2000 prevede che lo Stato adotti un piano straordinario
di finanziamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano; il fine è quello di rendere effettivo
il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni
delle scuole statali e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo
scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria.
Si tratta di fornire un sostegno alle famiglie nella spesa
per l'istruzione, mediante borse di studio, di pari importo
sia che la scelta delle famiglie vada a favore della scuola
pubblica sia che si orienti verso la scuola privata, eventualmente
differenziate per ordine e grado di istruzione. Questa parte
della legge è tutt'ora rimasta ferma sulla carta,
in attesa di un decreto del presidente del Consiglio dei
ministri che definisca l'assegnazione dei fondi, individui
i beneficiari e le modalità per utilizzare questi
benefici. A partire dall'anno scolastico 2001/02 lo Stato
si è impegnato a coprire una spesa pari a 547 miliardi
di lire, a cui si aggiungono sgravi fiscali per le scuole
paritarie senza fine di lucro.
ISTITUTO
DI VALUTAZIONE
Con la legge n. 62/2000 sulla parità scolastica,
il sistema dell'istruzione nazionale si è ampliato,
comprendendo non solo le scuole statali ma anche quelle
private paritarie. Bisogna aggiungere che, con la riforma
dell'autonomia, alle scuole sono state riconosciuti spazi
di libertà nell'organizzazione e nell'offerta formativa.
Il risultato è un universo sempre più complesso
ed eterogeneo: per conoscerlo, e soprattutto controllarne
la qualità dell'offerta e dei servizi, è stato
istituito l'Istituto nazionale di valutazione del sistema
dell'istruzione (vedi sito web: www.cede.it ). I suoi compiti
principali sono di mettere a punto standard di rendimento
dei singoli istituti scolastici e di misurare l'efficienza
e l'efficacia del sistema scolastico. Con scadenza annuale,
l'Istituto valuterà gli studenti mediante test sulle
competenze linguistiche, logico-matematico, scientifiche
e di cultura generale; questa operazione verrà effettuata
prima su un campione di scuole scelto in dieci aree, e poi
in tutte le scuole del territorio nazionale. Il fine è
il monitoraggio costante dell'attività didattica.
Infine l'Istituto dovrà: - prestare attenzione alle
cause d'insuccesso e di dispersione scolastica degli alunni;
- condurre studi, ricerche e sondaggi sul grado di soddisfazione
degli utenti e del personale docente e non; - fornire supporto
e assistenza tecnica agli istituti scolastici e all'amministrazione
della pubblica istruzione per l'autovalutazione della propria
opera e dei risultati conseguiti.