Il comma 1 dellarticolo
1 bis del dl 250/2005 in commento dispone, come già
detto, che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo
VIII, capi I, II e III del d.lgs. 297/1994, siano ricondotte
alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi
della 62/2000 e scuole non paritarie.
Vengono
poi dettate (commi 2 e 3) ulteriori disposizioni sulle scuole
paritarie; in particolare si prevede che:
·
la frequenza di queste ultime costituisca assolvimento del
diritto-dovere di istruzione e formazione, come disciplinato
dal recente decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76[9];
·
il riconoscimento della parità-previo accertamento
dei requisiti- sia effettuato con provvedimento del dirigente
dellufficio scolastico regionale (anziché del
ministero, come disponeva lart.1, comma 6, della legge
62/2000);
·
il riconoscimento decorra dallanno scolastico successivo
alla richiesta e sia subordinato - nel caso di istituzione
di prime classi - al completamento del corso degli studi;
·
le modalità per il riconoscimento ed il mantenimento
della parità siano definite con regolamento ministeriale,
adottato ai sensi dellarticolo 17, co. 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
·
le scuole paritarie non possano svolgere esami di idoneità
per alunni frequentanti scuole non paritarie che dipendano
dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia
comunanza dinteressi.
Viene
quindi identificatala nuova categoria delle scuole non paritarie
e se ne disciplina il funzionamento.
Sono
qualificate come non paritarie (comma 4) le scuole che svolgono
unattività organizzata di insegnamento ed hanno
le seguenti caratteristiche:
·
un progetto educativo ed un offerta formativa conformi
ai principi della Costituzione ed allordinamento scolastico,
finalizzati ad obiettivi apprendimento correlati al conseguimento
di titoli di studio (fanno eccezione- come precisa il comma
successivo- le scuole materne);
·
la disponibilità di locali, arredi e attrezzature
conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
dei locali scolastici;
·
limpiego di personale docente e di un coordinatore
forniti di adeguati titoli professionali, nonché
di idoneo personale tecnico e amministrativo;
·
gli alunni frequentanti, in età non inferiore a quella
prevista nelle scuole statali o paritarie in relazione al
titolo di studio da conseguire.
Le
scuole non paritarie ottemperanti alle condizioni sopra
elencate (comma 5) sono incluse in apposito elenco affisso
allalbo dellufficio scolastico regionale che
è preposto alla vigilanza sulla sussistenza e sulla
permanenza delle condizioni stesse. Tali adempimenti vengono
disciplinati con regolamento ministeriale, adottato ai sensi
dellarticolo 17, comma 3, della legge 400/1988[10].
Si
esclude comunque che le scuole non paritarie rilascino titoli
di studio aventi valore legale e si prescrive -nella denominazione-
la chiara indicazione del carattere di scuola non paritaria..
Alle
sedi ed attività dinsegnamento prive delle
caratteristiche sopra elencate, quindi non rientranti nella
tipologia di scuola non paritaria, si vieta
di assumere la denominazione di scuola; si esclude
inoltre che sia possibile assolvere in tali strutture il
diritto-dovere allistruzione e alla formazione.
Viene
contestualmente (comma 6) disciplinata la fase transitoria
escludendo - dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del DL 250/2005 - il rilascio di nuove autorizzazioni,
riconoscimenti legali o pareggiamenti, ma consentendo il
completamento dei corsi già attivati sulla base di
provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 344, 355,
356 e 357 del d.lgs. 297/1994).
Si
prevede inoltre la risoluzione delle convenzioni in corso
con le scuole parificate non paritarie al termine dellanno
scolastico in cui si completano i corsi programmati dalle
convenzioni stesse e la riduzione progressiva dei contributi
statali (previsti dalle predette convenzioni) in ragione
delle classi e degli alunni effettivamente frequentanti.
Si
dispone peraltro che con regolamento governativo (come previsto
attualmente dallart. 345 del T.U.) siano disciplinate
le modalità per la stipula delle nuove convenzioni
con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta,
nonché i criteri per la determinazione dell'importo
del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e
per i docenti.
Con
riguardo alle convenzioni si assicura prioritariamente alle
scuole primarie a suo tempo parificate - divenute paritarie
ai sensi della legge 62/2000- un contributo non inferiore
a quello già corrisposto ai sensi delle vecchie convenzioni
di parifica.
In
proposito si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale
n. 423 del 2004 ha ribadito la competenza regionale delle
funzioni amministrative relative ai contributi alle scuole
non statali già prevista dallarticolo 138,
comma 1, lettera e) del d.lgs. 112 del 1998. In tale ambito
non spetta pertanto allo Stato la potestà regolamentare
né sono ammessi finanziamenti caratterizzati da vincoli
di destinazione.
Viene
infine ( comma 7) disposta l abrogazione delle disposizioni
contenute nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III
del TU (artt.331-366), ad eccezione di alcune disposizioni
che continuano ad applicarsi alle scuole paritarie.
In
particolare esse attengono a:
·
cittadini dellUnione europea gestori o insegnanti
nelle scuole materne private (art 336), nelle scuole primarie
(art. 342, comma 2),
·
sussidi alle scuole materne non statali (articoli 339- 342);
·
convenzioni con scuole elementari ora primarie-(articolo
345 T.U.);
·
salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto ordinario
e speciale e delle province autonome (art. 352, comma 6);
·
requisiti dei soggetti gestori dei corsi di scuola secondaria
di primo grado ed oneri a loro carico (art. 353 e 358, comma
5);
·
scuole dipendenti da autorità ecclesiastiche; corsi
e titoli nei licei linguistici (artt. 362 e 363).
Restano
inoltre vigenti gli articoli relativi a:
·
scuole ed istituti stranieri in Italia (art.366l);
·
servizio prestato dai docenti e dirigenti, già di
ruolo nelle scuole pareggiate, assunti con rapporto a tempo
indeterminato nelle scuole statali (art. 360, comma 6);
·
requisito del prescritto titolo di studio per i docenti
delle scuole materne che chiedano la parità (art.
334).
Infine,
i requisiti prescritti per il soggetto gestore (articolo
353) sono applicati anche alle scuole non paritarie.
Sono
abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto legge in esame, gli
articoli 156-159 e 161 del R.D. 1297/1928[11], relativi
alle cosidette scuole a sgravio, scuole elementari
gestite direttamente da un ente, che, sulla base di alcuni
requisiti (gratuità, idoneità delle sedi,
titoli professionali dei docenti), riceve un contributo
dallo Stato o dal Comune previo stipula di apposita convenzione.
Larticolo 160 del citato R.D., relativo alle modalità
di disdetta delle convenzione, continua ad applicarsi nei
confronti delle scuole primarie paritarie.
Viene
infine soppresso il più volte citato articolo 1,
comma 7, secondo periodo, della legge 62/2000; recante prescrizione
di un provvedimento (nella forma di decreto del ministro)
che realizzasse il definitivo superamento delle disposizioni
del T.U. sulle scuole non statali.
Larticolo
reca infine (comma 8) una clausola di invarianza di spesa.
Si
ricorda, per completezza di informazione, che le disposizioni
recate dallarticolo 1-bis del DL 250/2005 sono state
oggetto di vivace dibattito parlamentare; con riferimento
a tale articolo è stata inoltre presentata sul ddl
di conversione del DL una questione pregiudiziale[12], a
firma dellon. Grignaffini ed altri.
La
questione pregiudiziale adduceva le seguenti motivazioni:
·
l1-bis, introdotto dal Senato nel provvedimento, reca
norme di dettaglio sulle modalità di erogazione dei
contributi alle scuole paritarie in contrasto con l'articolo
117, terzo e sesto comma, della Costituzione poiché,
come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 423 del 29 dicembre 2004, le funzioni amministrative
relative ai contributi alle scuole non statali rientrano
nell'ambito della competenza regionale, essendo riconducibili
alla materia dell'istruzione attribuita alla competenza
legislativa concorrente e dunque spettando allo Stato soltanto
la disciplina delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni;
·
lo stesso articolo 1-bis, ai commi 4 e 5, nel dettare le
disposizioni relative alle scuole non paritarie viene meno
al principio della «presa d'atto» in vigore
per le scuole secondarie private, già richiamato
a suo tempo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
36 del 4 giugno 1958, interpretativa dell'articolo 33 della
Costituzione;
·
il comma 6 dellart.1-bis prevede che le scuole elementari
parificate possano avere un trattamento economico superiore
all'attuale, con conseguente incremento dei finanziamenti
statali, senza disporre alcuna copertura finanziaria, in
contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
·
nellarticolo 1-bis non sono menzionati i doveri nei
confronti dell'utenza, si trasforma così il contributo
per l'assolvimento di un servizio a determinate condizioni
in un finanziamento diretto, in quanto tale ancora in contrasto
con l'articolo 33 della Costituzione.
Nella
seduta del 31 gennaio 2006 si è svolto nellAssemblea
della Camera dei deputati il dibattito sulla questione pregiudiziale
che è stata poi respinta.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]
. Legge 10 marzo 2000 n. 62, Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
[2]
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado Parte II-Ordinamento scolastico-; titolo VIII-
Istruzione non statale; capi I, II e III, concernenti rispettivamente
scuola materna, istruzione elementare e secondaria.
[3]
Il MIUR ha trasmesso alle Camere la Relazione sullo stato
di attuazione della legge 10 marzo 2000 n.62 recante norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e allistruzione (DOC XXVII, n.13,- annunciato
all Assemblea della Camera il 6 aprile 2004 ).La relazione
precisa (pag. 31) che al 30 giugno 2003 la percentuale delle
scuole paritarie ammontava all82% delle scuole non
statali.
[4]
Senato,, Commissione Istruzione, seduta del 15 dicembre
2005.
[5]
Come si evince dalla Relazione sullo stato di attuazione
della legge 10 marzo 2000 n.62 (DOC XXVII, n. 13, pag. 56)
la forma del regolamento di delegificazione era stata individuata
dal MIUR di concerto con la Presidenza del Consiglio interpellata
(con nota ministeriale 12 febbraio 2004) in ordine alle
difficoltà applicative dellart.1, co.7, della
legge 62/2000, sotto il profilo della natura dellatto
richiesto da questultima
[6]
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado (nel prosieguo: T.U.): Parte II-Ordinamento
scolastico-; titolo VIII- Istruzione non statale; capi I,
II e III, concernenti rispettivamente scuola materna, istruzione
elementare e secondaria.
[7]
Ora denominate scuole primarie ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53 recante Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sullistruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale.
Ai
sensi del T.U., le scuole elementari non statali si dividono
in scuole parificate, scuole sussidiate e scuole private
autorizzate (art. 343 del T.U.). Le scuole sussidiate sono
quelle gestite da privati, enti o associazioni, mantenute
parzialmente con il sussidio dello Stato nei luoghi dove
non esistano scuole statali o parificate. Le scuole private
autorizzate (art. 349 del T.U.) sono gestite da privati
con lautorizzazione del direttore didattico, secondo
modalità stabilite da regolamento governativo. E
previsto (art. 350 del T.U.) lobbligo di adeguarsi,
in linea di massima, allordinamento della scuola elementare
statale.
[8]
Attualmente, ai sensi dellart.8 (Uffici scolastici
regionali) del D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 (Regolamento
di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca) larticolazione periferica del ministero
è costituita dagli uffici scolastici regionali (aventi
sede nel capoluogo di regione) ai quali sono assegnate tutte
le funzioni già spettanti agli uffici periferici
dell'amministrazione, fatte salve le competenze riconosciute
delle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni
vigenti. L'ufficio scolastico regionale si articola per
funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello
provinciale e/o subprovinciale i centri servizi amministrativi.
[9]
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 53/2003. Il decreto definisce il diritto-dovere
allistruzione e alla formazione; a tal fine lobbligo
scolastico è ridefinito e ampliato per una durata
minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di
una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni
del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso
lapprendistato. E prevista la possibilità
di assolvere al diritto-dovere anche privatamente, come
stabilito dallarticolo 111 del TU sullistruzione
con riferimento allobbligo scolastico. La fruizione
del diritto, di cui si ribadisce la connotazione di dovere
sociale, esteso anche ai minori stranieri, è gratuita.
E inoltre garantita lintegrazione delle persone
in situazione di handicap.
[10]
Legge 23 agosto 1988, n. 400.
[11]
Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Approvazione del
regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare.
[12]
Camera, assemblea, seduta del 30 gennaio 2006