Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione
1.
Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando
quanto previsto dallarticolo 33, comma 2 della
Costituzione, è costituito dalle scuole statali
e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
La Repubblica individua come obiettivo prioritario
lespansione dellofferta formativa e la
conseguente generalizzazione della domanda di istruzione
dallinfanzia lungo tutto larco della vita.
2.
Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto
riguarda labilitazione a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche
non statali, comprese quelle degli enti locali, che,
a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono
agli ordinamenti generali dellistruzione, sono
coerenti con la domanda formativa delle famiglie e
sono caratterizzate da requisiti di qualità
ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6.
3.
Alle scuole paritarie private è assicurata
piena libertà per quanto concerne lorientamento
culturale e lindirizzo pedagogico-didattico.
Tenuto conto del progetto educativo della scuola,
linsegnamento è improntato ai principi
di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana.
Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico,
accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo,
richieda di iscriversi, compresi gli alunni e
gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica
leventuale ispirazione di carattere culturale
e religioso.
Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività
extra-curriculari che presuppongono o esigono ladesione
ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4.
La parità è riconosciuta alle scuole
non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso
dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente
a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e
3:
a)
un progetto educativo in armonia con i principi della
Costituzione; un piano dellofferta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarità della gestione
e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle
norme vigenti;
c) listituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) liscrizione alla scuola per tutti gli studenti
i cui genitori ne facciano richiesta, purchè
in possesso di un titolo di studio valido per liscrizione
alla classe che essi intendono frequentare;
e) lapplicazione delle norme vigenti in materia
di inserimento di studenti con handicap o in condizioni
di svantaggio;
f) lorganica costituzione di corsi completi:
non può essere riconosciuta la parità
a singole classi, tranne che in fase di istituzione
di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente
e insegnante che rispettino i contratti collettivi
nazionali di settore.
5.
Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte
del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni,
in misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie
di personale docente purché fornito di relativi
titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere
anche a contratti di
prestazione dopera di personale fornito dei
necessari requisiti.
6.
Il Ministero della pubblica istruzione accerta loriginario
possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento
della parità.
7.
Alle scuole non statali che non intendano chiedere
il riconoscimento della parità, seguitano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo
VIII del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
Allo scadere del terzo anno scolastico successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della pubblica istruzione
presenta al parlamento una relazione sul suo stato
di attuazione e, con un proprio decreto,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari,
propone il definitivo superamento delle citate disposizioni
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, anche
al fine di ricondurre tutte le scuole non statali
alle due tipologie delle scuole paritarie e delle
scuole non paritarie.
8.
Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano
i requisiti di cui allarticolo 10 del decreto
legislativo n.460 del 1997, è riconosciuto
il trattamento fiscale previsto dal suddetto decreto
e successive modificazioni.
9.
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio
e allistruzione a tutti gli alunni delle scuole
statali e paritarie nelladempimento dellobbligo
scolastico e nella successiva frequenza della scuola
secondaria e nellambito dellautorizzazione
di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano
straordinario di finanziamento alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare
a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle
famiglie per listruzione mediante lassegnazione
di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
per ordine e grado di istruzione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta
del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni
dallapprovazione della presente legge sono stabiliti
i criteri per la ripartizione di tali somme tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e per lindividuazione dei beneficiari, in relazione
alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinarsi a norma dellarticolo 27 della legge
23 dicembre 1998, n.448, nonché le modalità
per la fruizione dei benefici e per la indicazione
del loro utilizzo.
10.
I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto
del Presidente del Consiglio di cui al comma 9 possono
fruire della borsa di studio mediante la detrazione
di una somma equivalente dallimposta lorda riferita
allanno in cui la spesa è stata sostenuta.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le modalità con le quali sono
annualmente comunicati al Ministero delle finanze
e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, i dati relativi ai soggetti che intendono
avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede al corrispondente versamento delle somme
occorrenti allentrata del bilancio dello Stato
a carico dellammontare complessivo di tali somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11.
Tali interventi sono realizzati prioritariamente a
favore delle famiglie in condizioni svantaggiate.
Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in
materia di diritto allo studio.
12.
E autorizzata la spesa di lire 250 miliardi
per lanno 2000 e di lire 300 miliardi annui
a decorrere dallanno
2001.
13.
A decorrere dallesercizio finanziario successivo
allentrata in vigore della presente legge gli
stanziamenti iscritti nelle unità previsionali
di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati,
rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per
contributi per il mantenimento delle scuole elementari
parificate e della somma di lire 280 miliardi per
spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14.
E autorizzata, a decorrere dallanno 2000,
la spesa di lite 7 miliardi per assicurare gli interventi
di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono
alunni con handicap.
15
Allonere complessivo di lire 347 miliardi derivanti
dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per lanno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi
laccantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi laccantonamento
relativo al Ministero dei trasporti.
16.
Allonere derivante dallattuazione dei
commi 9,10,11, e 12 pari a lire 250 miliardi per lanno
2000 e a lire 300 miliardi per lanno 2001 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli stessi dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nellambito
dellunità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per lanno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire
100 miliardi per lanno 2000 e lire 70 miliardi
per lanno 2001 laccantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100
miliardi per lanno 2000 e laccantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione. A
decorrere dallanno 2002 si provvede ai sensi
dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni
ed integrazioni.
17.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le
rette pagate dagli studenti costituiscono fondi necessari,
ma non necessariamente sufficienti, alla gestione
della scuola. In base alla legge 62/2000, emanata
in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione,
le scuole private dell'infanzia, primarie e secondarie
possono chiedere la parità ed entrare a far
parte del sistema di istruzione nazionale. Per questo
alcuni trovano più giusto parlare di scuola
pubblica statale e scuola pubblica non statale.Per
scuola privata si intende una scuola non amministrata
dallo stato; tra queste le scuole paritarie possono
rilasciare titoli equivalenti ai diplomi rilasciati
dalla scuola statale. Le rette pagate dagli studenti
costituiscono fondi necessari, ma non necessariamente
sufficienti, alla gestione della scuola. In base alla
legge 62/2000, emanata in attuazione dell'articolo
33 della Costituzione, le scuole private dell'infazia,
primarie e secondarie possono chiedere la parità
ed entrare a far parte del sistema di istruzione nazionale.
Per questo alcuni trovano più giusto parlare
di scuola pubblica statale e scuola pubblica non statale.
Le
scuole non statali ricevono oggi denaro pubblico sotto
forma di:
sussidi
diretti, per la gestione di scuole dellinfanzia
e primarie (ex parificate);
finanziamenti di progetti finalizzati allelevazione
di qualità ed efficacia delle offerte formative
di scuole medie e superiori;
contributi alle famiglie dell'importo massimo di €
300,00 denominati buoni scuola e disponibili
solo per la scuola dell'obbligo. Essi sono stati introdotti
dal governo Berlusconi e non più erogati dal
governo Prodi.
Sussidi
diretti
Il DM 261/98 ed il DM 279/99 (Ministro della Pubblica
istruzione Luigi Berlinguer, Democratici di Sinistra),
ed il testo unico concessione di contributi
alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate
che li converte in legge, costituiscono il presupposto
per la successiva sistematica e regolare concessione
di finanziamenti alle scuole private.
Il
governo DAlema bis con la legge 62/2000 sancisce
lentrata a pieno titolo nel sistema di istruzione
nazionale delle scuole private, che pertanto devono
essere trattate alla pari anche sul piano
economico. La legge prevede anche:
lapplicazione
anche alle scuole paritarie del trattamento fiscale
riservato agli enti senza fini di lucro;
l'istituzione di fatto dei buoni scuola statali (stanziamento
di 300 miliardi di lire a decorrere dal 2001);
l'aumento di 60 miliardi di lire dello stanziamento
per i contributi per il mantenimento di scuole elementari
parificate;
l'aumento di 280 miliardi di lire dello stanziamento
per le spese di partecipazione alla realizzazione
del sistema prescolastico integrato;
lo stanziamento di un fondo di 7 miliardi di lire
per favorire l'inserimento dei disabili nelle scuole
private e la costruzione delle strutture necessarie.
Il governo Berlusconi, ministro Letizia Moratti, con
il DM 27/2005 apporta alla Legge 62/2000 le seguenti
modifiche:
non
si parla più di concessione di contributi
ma di partecipazione alle spese delle scuole
secondarie paritarie;
è abbassata la soglia di alunni per classe
(da 10 a 8) per laccesso ai contributi;
vengono innalzati i livelli massimi dei contributi
(12.000 euro per una scuola media inferiore, 18.000
per una scuola media superiore);
sono più che raddoppiati i finanziamenti per
i progetti formativi (da circa 6 milioni di euro ad
oltre 13 milioni).
Nel 2005 l'ammontare dei contributi alle scuole non
statali è di circa 500 milioni di euro (si
veda la circolare ministeriale 38/2005).
Buoni
scuola
I buoni scuola vengono istituiti nel 2000 dal Governo
di centro-sinistra con la Legge 62/2000 sulla parità
scolastica con un piano straordinario di finanziamento,
attuato poi dal governo di centro-destra con la Legge
289/2002 che prevede un tetto di 30 milioni di euro
per il triennio 2003-2005.
La
finanziaria del 2004 del governo Berlusconi, ministro
Letizia Moratti, aumenta il tetto per il 2005 a 50
milioni di euro con accesso ai buoni per tutte le
famiglie che entrano in graduatoria in base al limite
di reddito. La legge sulla parità non prevede
alcuna incompatibilità dei buoni statali con
eventuali buoni regionali (previsti poi da Veneto,
Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Liguria, Toscana,
Sicilia, Piemonte), per cui buoni statali e regionali
risultano cumulabili.
LA NORMATIVA
Scuole non statali - La legge 62/2000
Com'è noto, la Costituzione
(art. 33) sancisce il diritto dei privati di istituire
scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato. Essa affida inoltre alla legge ordinaria il
compito di fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità,
assicurando ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni delle scuole statali. Nel corso della
XIII legislatura la legge 10 marzo 2000 n. 62[1];
ha inteso dare attuazione allart. 33 della Costituzione
disciplinando la parità scolastica
nell'ambito di un sistema nazionale di istruzione
pubblico-privato.
Ai sensi della legge citata, le scuole
private e quelle degli enti locali sono, a domanda,
riconosciute come scuole paritarie ed abilitate al
rilascio di titoli di studio aventi valore legale
a condizione che:
· adottino un progetto educativo
in armonia con i princìpi della Costituzione
e con gli ordinamenti e le disposizioni vigenti;
· accolgano chiunque, accettando il progetto
educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni
con handicap o in condizioni di svantaggio;
· abbiano bilanci pubblici,
locali, arredi e attrezzature idonee, organi interni
improntati alla partecipazione democratica, insegnanti
forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento
e assunti nel rispetto dei contratti collettivi nazionali
di lavoro;
si sottopongano alle valutazioni operate
dal sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti per le corrispondenti scuole statali.
Si ricorda che la Corte costituzionale,
nella sentenza 33 del 2005 ha considerato infondate
le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalla regione Lombardia, nei confronti di
alcune disposizioni (anche finanziarie) della legge
sulla parità scolastica. In particolare, la
Corte ha ritenuto che la definizione dei requisiti
che le scuole debbono possedere per ottenere il riconoscimento
della parità (art. 1 comma 4 della legge) rientra
nellambito delle norme generali sullistruzione
ed è quindi esercizio della potestà
legislativa statale.
La L. 62/2000 non prevede finanziamenti
a sostegno delle scuole paritarie, né diretti
né sotto forma di contributi alle famiglie
che scelgano tali scuole; tuttavia, essa reca disposizioni
per il diritto allo studio nella forma:
· di un piano straordinario
di finanziamento delle regioni (250 miliardi di lire-pari
a 129,1 milioni di euro- per il 2000 e 300 mld.-pari
a 154,9 milioni di euro- annui dal 2001) a sostegno
della spesa delle famiglie per l'istruzione, mediante
l'assegnazione di borse di studio di pari importo
(non differenziate, dunque, in base alla spesa sostenuta)
per gli alunni delle scuole statali e paritarie;
· di un incremento degli stanziamenti
annui previsti in bilancio a favore delle scuole elementari
parificate (60 mld.-pari a 31 milioni di euro) e delle
scuole materne non statali (280 mld. Pari a 144,6
milioni di euro);
di uno stanziamento (7 mld annui,
pari a 3,6 milioni di euro) a sostegno delle scuole
che accolgono alunni con handicap.
Nel corso della XIV legislatura è stato poi
previsto per la frequenza delle scuole paritarie un
contributo particolare alle famiglie (c.d. buono
scuola): la legge finanziaria 2003 (legge n.
289 del 2002, articolo 2, comma 7) ha infatti autorizzato
a tal fine la spesa di 30 milioni di euro, per ciascuno
degli esercizi finanziari dal 2003 al 2005. Lindividuazione
di un limite di reddito per laccesso al beneficio,
introdotta dalla legge finanziaria 2004 (legge n 350
del 2003, art. 3, comma 94), è stata abrogata
dal DL n. 35 del 2005 convertito dalla legge n 80
del 2005 (art 14, comma 8-bis).
Va ricordato infine che la legge finanziaria
per il 2004 (legge n. 350 del 2003) ha finalizzato
una quota del Fondo per le politiche sociali (per
limporto massimo di 100 milioni di euro negli
esercizi 2004-2006) allerogazione del buono
scuola; la norma è stata dichiarata incostituzionale
dalla sentenza n.423 del 2004 in quanto lesiva dellautonomia
finanziaria delle regioni (v. Capitolo Diritto allo
studio)
La disciplina recente
La legge 62/2000 prevedeva inoltre
(art. 1, co. 7) che alle scuole non statali non interessate
al riconoscimento della parità si applicassero
le disposizioni del T.U. dellistruzione[2] (Parte
II, titolo VIII) e che, dopo un triennio dallentrata
in vigore del provedimento, il Ministro presentasse
al Parlamento una relazione sullattuazione[3]
e proponesse il definitivo superamento delle disposizioni
del T.U. con un proprio decreto, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
Recentemente larticolo 1-bis,
introdotto dal Governo al Senato, nel ddl di conversione
del DL 5 dicembre 2005, n. 250 (convertito dalla legge
3 febbraio 2006, n. 27) ha inteso dare attuazione
alle prescrizioni sopra sintetizzate.
Con riguardo alladozione di
una norma di rango primario attuare lart.1 comma
7 della legge 62/2000, il sottosegretario Siliquini
illustrando lemendamento governativo al citato
DL[4], ha ricordato che il Governo, aveva predisposto
un regolamento di delegificazione[5] (ex art.17, co.2
della legge 400/1988) in ordine al quale il Consiglio
di Stato aveva espresso perplessità sotto il
profilo dello strumento normativo adottato; il ricorso
ad una norma di rango legislativo con carattere di
urgenza si sarebbe reso pertanto necessario per non
prolungare lapplicazione di norme antecedenti
alla citata legge n. 62.
Larticolo, 1-bis, del DL 250/2005,
interviene sulla disciplina delle scuole non statali
recata nella Parte II, Titolo VIII artt. 331-366 del
D.Lgs 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione),
ove si regolamentano le scuole materne non statali
autorizzate al funzionamento, le scuole elementari
parificate e le scuole secondarie legalmente riconosciute
o pareggiate[6]; in particolare le diverse tipologie
di scuole previste dal T.U. vengono ricondotte alle
due categorie individuate dalla legge 62/2000 e cioè:
scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.
Larticolo citato reca inoltre
nuove prescrizioni sulle scuole paritarie; definisce
le caratteristiche delle scuole non paritarie e procede
alla contestuale abrogazione, o viceversa alla precisazione
del campo di applicazione, di alcune norme del T.U.
Si riepilogano di seguito le tre diverse
forme di equiparazione delle scuole private a quelle
pubbliche previste nel titolo VIII, capi I-III,- della
parte II del T.U.- ora in parte abrogato, come già
segnalato sopra.
§ La parificazione (artt. 344-347
del T.U.): istituto limitato alle scuole elementari[7],
caratterizzato dal riconoscimento ad ogni effetto
legale dellattività di istruzione privata.
Per ottenere tale riconoscimento le scuole, che devono
necessariamente essere gestite da enti o associazioni,
devono stipulare una convenzione con il provveditore
agli studi ed hanno lobbligo di adottare programmi
ed orari analoghi a quelli delle scuole statali;
§ Il riconoscimento legale (art.
355 del T.U.): provvedimento amministrativo con il
quale il Ministero della pubblica istruzione (ora
Ministero dellIstruzione, università
e ricerca - MIUR) attribuisce validità a studi
ed esami sostenuti nella scuola secondaria non statale.
Il riconoscimento è subordinato ad alcuni requisiti:
idoneità della sede, adeguamento dei programmi
di insegnamento a quelli delle scuole statali, possesso,
da parte degli alunni, dei titoli di studio legali
per le classi che frequentano e, da parte dei docenti,
dei titoli necessari per linsegnamento nelle
scuole statali. Sono stabiliti (art. 359 del T.U.)
i provvedimenti sanzionatori (sospensione o revoca
del riconoscimento) da parte del direttore generale
competente;e viene affidato ai provveditori agli studi[8]
o al MIUR. il compito di vigilare anche tramite ispezioni,
sulla permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento;
§ Il pareggiamento (art. 356
del T.U.): istituto limitato a scuole secondarie tenute
da enti pubblici o enti ecclesiastici, rappresenta
la forma più perfetta di equiparazione alla
scuola pubblica. Per ottenere il pareggiamento, oltre
ai requisiti previsti per il riconoscimento legale,
sono prescritte ulteriori condizioni relative al numero
e il tipo di cattedre (devono essere uguali a quello
delle corrispondenti scuole statali), nonché
alla nomina, requisiti e trattamento economico dei
docenti .
Il comma 1 dellarticolo 1 bis
del dl 250/2005 in commento dispone, come già
detto, che le scuole non statali di cui alla parte
II, titolo VIII, capi I, II e III del d.lgs. 297/1994,
siano ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie
riconosciute ai sensi della 62/2000 e scuole non paritarie.
Vengono poi dettate (commi 2 e 3)
ulteriori disposizioni sulle scuole paritarie; in
particolare si prevede che:
· la frequenza di queste ultime
costituisca assolvimento del diritto-dovere di istruzione
e formazione, come disciplinato dal recente decreto
legislativo 15 aprile 2005, n.76[9];
· il riconoscimento della parità-previo
accertamento dei requisiti- sia effettuato con provvedimento
del dirigente dellufficio scolastico regionale
(anziché del ministero, come disponeva lart.1,
comma 6, della legge 62/2000);
· il riconoscimento decorra
dallanno scolastico successivo alla richiesta
e sia subordinato - nel caso di istituzione di prime
classi - al completamento del corso degli studi;
· le modalità per il
riconoscimento ed il mantenimento della parità
siano definite con regolamento ministeriale, adottato
ai sensi dellarticolo 17, co. 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
· le scuole paritarie non possano
svolgere esami di idoneità per alunni frequentanti
scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore
o da altro con cui il gestore abbia comunanza dinteressi.
Viene quindi identificatala nuova
categoria delle scuole non paritarie e se ne disciplina
il funzionamento.
Sono qualificate come non paritarie (comma 4) le scuole
che svolgono unattività organizzata di
insegnamento ed hanno le seguenti caratteristiche:
· un progetto educativo ed
un offerta formativa conformi ai principi della
Costituzione ed allordinamento scolastico, finalizzati
ad obiettivi apprendimento correlati al conseguimento
di titoli di studio (fanno eccezione- come precisa
il comma successivo- le scuole materne);
· la disponibilità di
locali, arredi e attrezzature conformi alle norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali
scolastici;
· limpiego di personale
docente e di un coordinatore forniti di adeguati titoli
professionali, nonché di idoneo personale tecnico
e amministrativo;
· gli alunni frequentanti,
in età non inferiore a quella prevista nelle
scuole statali o paritarie in relazione al titolo
di studio da conseguire.
Le scuole non paritarie ottemperanti
alle condizioni sopra elencate (comma 5) sono incluse
in apposito elenco affisso allalbo dellufficio
scolastico regionale che è preposto alla vigilanza
sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni
stesse. Tali adempimenti vengono disciplinati con
regolamento ministeriale, adottato ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 400/1988[10].
Si esclude comunque che le scuole
non paritarie rilascino titoli di studio aventi valore
legale e si prescrive -nella denominazione- la chiara
indicazione del carattere di scuola non paritaria..
Alle sedi ed attività dinsegnamento
prive delle caratteristiche sopra elencate, quindi
non rientranti nella tipologia di scuola non
paritaria, si vieta di assumere la denominazione
di scuola; si esclude inoltre che sia
possibile assolvere in tali strutture il diritto-dovere
allistruzione e alla formazione.
Viene contestualmente (comma 6) disciplinata
la fase transitoria escludendo - dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del DL 250/2005
- il rilascio di nuove autorizzazioni, riconoscimenti
legali o pareggiamenti, ma consentendo il completamento
dei corsi già attivati sulla base di provvedimenti
adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357
del d.lgs. 297/1994).
Si prevede inoltre la risoluzione
delle convenzioni in corso con le scuole parificate
non paritarie al termine dellanno scolastico
in cui si completano i corsi programmati dalle convenzioni
stesse e la riduzione progressiva dei contributi statali
(previsti dalle predette convenzioni) in ragione delle
classi e degli alunni effettivamente frequentanti.
Si dispone peraltro che con regolamento
governativo (come previsto attualmente dallart.
345 del T.U.) siano disciplinate le modalità
per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole
primarie paritarie che ne facciano richiesta, nonché
i criteri per la determinazione dell'importo del contributo
ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.
Con riguardo alle convenzioni si assicura
prioritariamente alle scuole primarie a suo tempo
parificate - divenute paritarie ai sensi della legge
62/2000- un contributo non inferiore a quello già
corrisposto ai sensi delle vecchie convenzioni di
parifica.
In proposito si ricorda che la sentenza
della Corte costituzionale n. 423 del 2004 ha ribadito
la competenza regionale delle funzioni amministrative
relative ai contributi alle scuole non statali già
prevista dallarticolo 138, comma 1, lettera
e) del d.lgs. 112 del 1998. In tale ambito non spetta
pertanto allo Stato la potestà regolamentare
né sono ammessi finanziamenti caratterizzati
da vincoli di destinazione.
Viene infine ( comma 7) disposta l abrogazione
delle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo
VIII, Capi I, II e III del TU (artt.331-366), ad eccezione
di alcune disposizioni che continuano ad applicarsi
alle scuole paritarie.
In particolare esse attengono a:
· cittadini dellUnione
europea gestori o insegnanti nelle scuole materne
private (art 336), nelle scuole primarie (art. 342,
comma 2),
· sussidi alle scuole materne
non statali (articoli 339- 342);
· convenzioni con scuole elementari
ora primarie-(articolo 345 T.U.);
· salvaguardia delle competenze
delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle
province autonome (art. 352, comma 6);
· requisiti dei soggetti gestori
dei corsi di scuola secondaria di primo grado ed oneri
a loro carico (art. 353 e 358, comma 5);
· scuole dipendenti da autorità
ecclesiastiche; corsi e titoli nei licei linguistici
(artt. 362 e 363).
Restano inoltre vigenti gli articoli
relativi a:
· scuole ed istituti stranieri
in Italia (art.366l);
· servizio prestato dai docenti
e dirigenti, già di ruolo nelle scuole pareggiate,
assunti con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole
statali (art. 360, comma 6);
· requisito del prescritto
titolo di studio per i docenti delle scuole materne
che chiedano la parità (art. 334).
Infine, i requisiti prescritti per
il soggetto gestore (articolo 353) sono applicati
anche alle scuole non paritarie.
Sono abrogati altresì, dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto legge in esame, gli articoli 156-159 e
161 del R.D. 1297/1928[11], relativi alle cosidette
scuole a sgravio, scuole elementari gestite
direttamente da un ente, che, sulla base di alcuni
requisiti (gratuità, idoneità delle
sedi, titoli professionali dei docenti), riceve un
contributo dallo Stato o dal Comune previo stipula
di apposita convenzione. Larticolo 160 del citato
R.D., relativo alle modalità di disdetta delle
convenzione, continua ad applicarsi nei confronti
delle scuole primarie paritarie.
Viene infine soppresso il più
volte citato articolo 1, comma 7, secondo periodo,
della legge 62/2000; recante prescrizione di un provvedimento
(nella forma di decreto del ministro) che realizzasse
il definitivo superamento delle disposizioni del T.U.
sulle scuole non statali.
Larticolo reca infine (comma
8) una clausola di invarianza di spesa.
Si ricorda, per completezza di informazione,
che le disposizioni recate dallarticolo 1-bis
del DL 250/2005 sono state oggetto di vivace dibattito
parlamentare; con riferimento a tale articolo è
stata inoltre presentata sul ddl di conversione del
DL una questione pregiudiziale[12], a firma dellon.
Grignaffini ed altri.
La questione pregiudiziale adduceva
le seguenti motivazioni:
· l1-bis, introdotto
dal Senato nel provvedimento, reca norme di dettaglio
sulle modalità di erogazione dei contributi
alle scuole paritarie in contrasto con l'articolo
117, terzo e sesto comma, della Costituzione poiché,
come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 423 del 29 dicembre 2004, le funzioni amministrative
relative ai contributi alle scuole non statali rientrano
nell'ambito della competenza regionale, essendo riconducibili
alla materia dell'istruzione attribuita alla competenza
legislativa concorrente e dunque spettando allo Stato
soltanto la disciplina delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni;
· lo stesso articolo 1-bis,
ai commi 4 e 5, nel dettare le disposizioni relative
alle scuole non paritarie viene meno al principio
della «presa d'atto» in vigore per le
scuole secondarie private, già richiamato a
suo tempo dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 36 del 4 giugno 1958, interpretativa dell'articolo
33 della Costituzione;
· il comma 6 dellart.1-bis
prevede che le scuole elementari parificate possano
avere un trattamento economico superiore all'attuale,
con conseguente incremento dei finanziamenti statali,
senza disporre alcuna copertura finanziaria, in contrasto
con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
· nellarticolo 1-bis
non sono menzionati i doveri nei confronti dell'utenza,
si trasforma così il contributo per l'assolvimento
di un servizio a determinate condizioni in un finanziamento
diretto, in quanto tale ancora in contrasto con l'articolo
33 della Costituzione.
Nella seduta del 31 gennaio 2006 si
è svolto nellAssemblea della Camera dei
deputati il dibattito sulla questione pregiudiziale
che è stata poi respinta.
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[1] Legge 10 marzo 2000 n. 62, Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione.
[2] Decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado
Parte II-Ordinamento scolastico-; titolo VIII- Istruzione
non statale; capi I, II e III, concernenti rispettivamente
scuola materna, istruzione elementare e secondaria.
[3] Il MIUR ha trasmesso alle Camere
la Relazione sullo stato di attuazione della legge
10 marzo 2000 n.62 recante norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e allistruzione (DOC XXVII, n.13,- annunciato
all Assemblea della Camera il 6 aprile 2004
).La relazione precisa (pag. 31) che al 30 giugno
2003 la percentuale delle scuole paritarie ammontava
all82% delle scuole non statali.
[4] Senato, Commissione Istruzione,
seduta del 15 dicembre 2005.
[5] Come si evince dalla Relazione
sullo stato di attuazione della legge 10 marzo 2000
n.62 (DOC XXVII, n. 13, pag. 56) la forma del regolamento
di delegificazione era stata individuata dal MIUR
di concerto con la Presidenza del Consiglio interpellata
(con nota ministeriale 12 febbraio 2004) in ordine
alle difficoltà applicative dellart.1,
co.7, della legge 62/2000, sotto il profilo della
natura dellatto richiesto da questultima
[6] Decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado
(nel prosieguo: T.U.): Parte II-Ordinamento
scolastico-; titolo VIII- Istruzione non statale;
capi I, II e III, concernenti rispettivamente scuola
materna, istruzione elementare e secondaria.
[7] Ora denominate scuole primarie
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 recante
Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sullistruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale.
Ai sensi del T.U., le scuole elementari non statali
si dividono in scuole parificate, scuole sussidiate
e scuole private autorizzate (art. 343 del T.U.).
Le scuole sussidiate sono quelle gestite da privati,
enti o associazioni, mantenute parzialmente con il
sussidio dello Stato nei luoghi dove non esistano
scuole statali o parificate. Le scuole private autorizzate
(art. 349 del T.U.) sono gestite da privati con lautorizzazione
del direttore didattico, secondo modalità stabilite
da regolamento governativo. E previsto (art.
350 del T.U.) lobbligo di adeguarsi, in linea
di massima, allordinamento della scuola elementare
statale.
[8] Attualmente, ai sensi dellart.8
(Uffici scolastici regionali) del D.P.R. 11 agosto
2003, n. 319 (Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
larticolazione periferica del ministero è
costituita dagli uffici scolastici regionali (aventi
sede nel capoluogo di regione) ai quali sono assegnate
tutte le funzioni già spettanti agli uffici
periferici dell'amministrazione, fatte salve le competenze
riconosciute delle istituzioni scolastiche autonome
a norma delle disposizioni vigenti. L'ufficio scolastico
regionale si articola per funzioni e sul territorio;
a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale
i centri servizi amministrativi.
[9] Decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali
sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 53/2003. Il decreto definisce il diritto-dovere
allistruzione e alla formazione; a tal fine
lobbligo scolastico è ridefinito e ampliato
per una durata minima di 12 anni o, comunque, fino
al conseguimento di una qualifica di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età.
Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo
e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche
attraverso lapprendistato. E prevista
la possibilità di assolvere al diritto-dovere
anche privatamente, come stabilito dallarticolo
111 del TU sullistruzione con riferimento allobbligo
scolastico. La fruizione del diritto, di cui si ribadisce
la connotazione di dovere sociale, esteso anche ai
minori stranieri, è gratuita. E inoltre
garantita lintegrazione delle persone in situazione
di handicap.
[10] Legge 23 agosto 1988, n. 400.
[11] Regio decreto 26 aprile 1928,
n. 1297, Approvazione del regolamento generale sui
servizi dell'istruzione elementare.
[12] Camera, assemblea, seduta del
30 gennaio 2006
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Emendamenti al D.L. n. 250/2005 riguardanti
la scuola.
La Tecnica della Scuola del 22/12/2005
In sede di conversione in legge del
decreto-legge n. 250/2005, la VII Commissione del
Senato ha approvato una serie di emendamenti, alcuni
dei quali riguardano il concorso riservato per presidi
incaricati, il personale Afam, gli insegnanti di religione
cattolica, le scuole private. Nella seduta del 20
dicembre, in sede di conversione in legge del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure
urgenti in materia di università, beni culturali
ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie,
nonché in tema di negoziazione di mutui,
la VII Commissione del Senato ha approvato una serie
di emendamenti che apportano modifiche a precedenti
leggi. Alcuni emendamenti riguardano lAfam e
la scuola (con particolare riferimento al corso-concorso
per presidi incaricati, linquadramento nei ruoli
degli insegnanti di religione cattolica, norme in
materia di scuole non statali). Il giorno successivo,
il provvedimento è stato portato nellAula
del Senato, che ha però rinviato lesame
della conversione in legge del D.L. n. 250/2005, in
attesa del parere obbligatorio della V Commissione
Bilancio.