REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE. 20 MAGGIO 1980, N. 23 NORME
IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PROMOZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO.
TITOLO
I - FINALITA' DELLA LEGGE E TIPOLOGIA DEGLI
INTERVENTI
Art. 1. (Obiettivi)
La Regione Liguria con la presente legge disciplina
le funzioni amministrative di assistenza scolastica,
attribuite ai comuni ai sensi del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, in modo da perseguire in
applicazione dei principi contenuti negli artt.
2, 33 e 34 della Costituzione e nell'art. 4
dello Statuto regionale le seguenti finalità:
a) rimozione degli ostacoli di ordine economico
e sociale che determinino il condizionamento
precoce, l'evasione dall'obbligo scolastico,
la ripetenza, lo scarso rendimento, il disadattamento,
l'emarginazione, il mancato proseguimento degli
studi oltre la scuola dell'obbligo;
b) garanzia della prosecuzione degli studi agli
studenti capaci e meritevoli, ancorché
privi di mezzi;
c) compimento dell'obbligo scolastico da parte
degli adulti e accesso dei lavoratori ai vari
gradi di istruzione per l'elevamento dei livelli
di scolarità della popolazione adulta;
d) inserimento, mediante adeguato sostegno delle
normali strutture scolastiche degli alunni minorati
fisici, psichici e sensoriali per favorirne
il recupero e la socializzazione.
La Regione promuove altresì il coordinamento
a livello territoriale dei servizi per il diritto
allo studio coi servizi sociali, sanitari, culturali,
sportivi, ricreativi, del trasporto pubblico
e con gli interventi di edilizia scolastica
valorizzando l'apporto degli organi collegiali
della scuola di cui al D.P.R. 31 maggio 1974,
n. 416 e successive modificazioni. Gli interventi
di cui alla presente legge sono destinati agli
alunni delle scuole materne, dell'obbligo e
di istruzione secondaria superiore, statali
e non statali.
Art. 2. (Interventi primari)
Le funzioni di assistenza scolastica sono svolte
dai Comuni, singoli e associati, secondo le
seguenti tipologie:
a) trasporto o facilitazione di viaggio;
b) refezione, mense, o altri interventi sostitutivi;
c) fornitura gratuita dei libri di testo agli
alunni della scuola elementare ed assegnazione
di libri di testo, anche a titolo di comodato,
agli studenti della scuola media e degli istituti
di istruzione secondaria superiore;
d) iniziative a favore dei giovani, degli adulti
e dei lavoratori studenti che frequentano scuole
o corsi per il compimento dell'obbligo scolastico
e per la prosecuzione degli studi di orientamento
musicale;
e) fruizione di convitti annessi agli istituti
scolastici;
f) provvidenze integrative per alunni in difficoltà
fisiche, psichiche e sensoriali;
g) attribuzione di assegni di studio, volti
ad assicurare il proseguimento degli studi per
gli alunni capaci e meritevoli;
h) Ogni altra iniziativa volta a favorire l'attuazione
del diritto allo studio.
Art. 3. (Interventi complementari)
I Comuni, singoli o associati, possono inoltre
attuare i seguenti interventi complementari:
a) sostegno alle attività intese a favorire
l'adempimento scolastico ed il superamento di
situazioni di ripetenza, scarso rendimento ed
emarginazione;
b) conferimento di posti gratuiti o semigratuiti
presso strutture residenziali;
c) acquisto di scuolabus e di attrezzature necessarie
per il funzionamento delle mense scolastiche;
d) promozione e finanziamento di forme di assicurazione
a favore degli alunni e del personale di vigilanza
per gli eventi dannosi connessi alle attività
scolastiche, parascolastiche, integrative ed
al trasporto scolastico, in carenza di altre
forme assicurative. Art. 4. (Attività
della Regione)
Al fine di perseguire le finalità di
cui alla presente legge meglio rispondenti alle
necessità ambientali, socio-economiche
e personali degli alunni e della popolazione
adulta interessata e
al fine di assicurare agli alunni stessi prestazioni
uniformi in tutto il territorio regionale, la
Regione dispone gli interventi di sua competenza
sulla scorta dei dati rilevati dalla stessa
e di quelli forniti dai Comuni, tenuto conto
delle proposte dei consiglio scolastici distrettuali
e provinciali, e promuove le opportuno forme
di collaborazione.
A tale scopo la Regione:
a) promuove riunioni annuali (1) dei Consiglio
scolastici distrettuali e provinciali per verificare
la rispondenza alle esigenze dei Comuni e delle
scuole dei criteri adottati dalla Regione e
dai Comuni per l'attuazione degli interventi
previsti dalla presente legge, nonché
per acquisire proposte e indicazioni ai fini
della determinazione degli interventi regionali;
b) mette a disposizione dei comuni, dei Consigli
scolastici distrettuali e provinciali, ogni
utile elemento in suo possesso per favorire
lo svolgimento delle funzioni di assistenza
scolastica.
TITOLO
II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art. 5. (Individuazione dei Comuni competenti)
I Comuni esercitano le funzioni di cui alla
presente legge nei confronti degli alunni che
frequentano le scuole materne, dell'obbligo
e degli Istituti di istruzione secondaria superiore
situati nei rispettivi territori, salvo quelle
concernenti il trasporto degli alunni delle
scuole materne e dell'obbligo, i convitti, le
strutture residenziali, gli assegni di studio
che vengono esercitate dai Comuni, singoli o
associati, nel cui territorio risiedono gli
alunni stessi;
Art. 6. (Adempimenti dei Comuni)
I Comuni:
- decidono, sentiti i Consigli scolastici distrettuali,
le forme e i modi di partecipazione democratica
alla organizzazione di servizi di propria competenza,
assicurando il concorso degli organi collegiali
della scuola;
- assicurano, comunque, l'effettuazione dei
servizi nel rispetto dei tempi della frequenza
scolastica e nei limiti della disponibilità
di bilancio;
- attuano la partecipazione con l'osservanza
delle norme di legge e di regolamento che disciplinano
il decentramento e la partecipazione dei cittadini
all'amministrazione del Comune.
Per garantire la realizzazione dell'assistenza
scolastica secondo le norme della presente legge,
possono essere stipulate convenzioni su iniziativa
dei Comuni o dei soggetti gestori delle scuole
non statali.
La Giunta regionale, con il parere della Commissione
consiliare competente, promuove e coordina la
stipulazione e l'unificazione delle convenzioni.
I Comuni trasmettono alla Giunta regionale entro
il 31 dicembre di ogni anno una documentata
relazione sulle attività svolte nell'anno
scolastico precedente unitamente ad ogni altra
informazione utile per la determinazione degli
interventi. Art. 7. (Criteri per l'esercizio
delle funzioni)
I Comuni esercitano le funzioni di cui alla
presente legge con l'osservanza dei seguenti
criteri:
1) i programmi degli interventi e la ripartizione
dei fondi disponibili tra le diverse scuole
ed istituti devono essere predisposti tenendo
conto delle proposte formulate dai distretti
scolastici a norma dell'art. 12 del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 416, anche al fine di realizzare,
nel modo più economico possibile, interventi
che assicurino agli studenti prestazioni uniformi
su tutto il territorio distrettuale;
2) l'individuazione delle condizioni economiche
degli alunni viene effettuata tenendo conto
sia del reddito complessivo del nucleo familiare
sia del numero dei componenti il nucleo stesso;
3) la prestazione dei servizi, al fine di una
maggiore efficienza, economicità ed uniformità
di trattamento, può essere attuata attraverso
intese o forme associative tra i Comuni, particolarmente
per il servizio di trasporto degli alunni della
scuola materna e dell'obbligo, quando ad una
stessa scuola affluiscono alunni provenienti
da Comuni diversi; 4) gli interventi previsti
dalla presente legge riguardanti gli alunni
delle scuole e degli istituti non statali sono
attuati con le rappresentanze delle componenti
della comunità scolastica.
Art. 8. (Rapporti tra Comuni e scuole)
La rendicontazione da parte delle scuole dei
fondi ad esse assegnati viene presentata unitamente
ad una relazione sugli interventi effettuati
nell'anno scolastico precedente, entro la data
indicata dai Comuni.
TITOLO
III - MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DA PARTE DEI COMUNI
Art. 9. (Trasporto)
Il servizio di trasporto è attuato a
favore degli alunni della scuola materna e dell'obbligo
provenienti da località, frazioni o comuni
diversi da quello ove ha la sede la scuola frequentata,
sempre che sussistano, o per la distanza o per
la mancanza di idonei mezzi di pubblico trasporto,
obiettive difficoltà di accesso alla
scuola.
Il servizio per e essere tendenzialmente gratuito
e viene svolto direttamente dai Comuni o mediante
concessione di contributi alle scuole.
Gli interventi a favore degli studenti delle
scuole e degli istituti di istruzione secondaria
superiore provenienti da comuni diversi da quelli
ove ha la sede la scuola frequentata, consistono
in un concorso nelle spese di trasporto attribuendo
la precedenza agli studenti che versano in condizioni
economiche disagiate; gli interventi sono effettuati
mediante le scuole. Art. 10. (Refezione e mensa)
Il servizio di refezione per gli alunni della
scuola materna e dell'obbligo è prestato
anche a favore degli alunni che si trovano in
condizioni di disagio per il rientro alla propria
abitazione e che permangono nelle sedi scolastiche
in attuazione della scuola a tempo pieno, del
doposcuola o di attività integrative;
la refezione è gratuita è semigratuita
in relazione alle condizioni economiche disagiate
degli alunni.
A favore degli studenti delle scuole degli istituti
di istruzione secondaria superiore è
previsto il servizio di mensa o la corresponsione
di un concorso nelle spese sostenute per i pasti
dei singoli studenti che si trovino in difficoltà
per il rientro nella propria abitazione in ragione
della distanza o degli orari scolastici; gli
studenti concorrono al costo del servizio con
una quota determinata in base alle loro condizioni
economiche.
I servizi vengono svolti direttamente dai Comuni
o mediante concessione di contributi alle scuole.
Gli interventi possono essere svolti nell'ambito
dei servizi esistenti nel territorio e sono
attuati d'intesa con le scuole.
Art. 11. (Libri di testo e materiale didattico)
A favore degli alunni della scuola materna sono
attuati interventi per la fornitura di materiale
didattico.
A tutti gli alunni delle scuole elementari sono
assegnati, tramite le scuole, i libri di testo;
per le classi che svolgono sperimentazione ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977,
n. 517, si osservano le disposizioni nello stesso
contenute. A favore degli alunni della scuola
media e degli istituti di istruzione secondaria
superiore sono concessi contributi, sulla base
dei criteri di cui all'art. 7, per l'acquisto
di libri di testo, da assegnare anche a titolo
di comodato, di pubblicazioni, di materiale
didattico ad uso collettivo ed individuale e
per attività di sperimentazione didattica,
nel rispetto delle competenze dello Stato.
Sono concessi contributi volti all'acquisto
di libri o di altro materiale didattico per
favorire l'espletamento dei corsi per i lavoratori,
organizzati dalla competente autorità
scolastica, diretti al conseguimento del diploma
di scuola media inferiore, dei corsi di recupero
scolastico per adulti e dei corsi di orientamento
musicale. All'attuazione di tali interventi
si può provvedere mediante assegnazione
di contributi alle scuole o gli enti responsabili
dei corsi.
Art. 12. (Convitti)
Sono concessi contributi per usufruire di posti
in convitti annessi agli istituti scolastici
agli alunni che, ai fini della frequenza scolastica,
risiedono fuori famiglia e versano in condizioni
economiche disagiate.
Le modalità concernenti l'effettuazione
del servizio e l'ammissione allo stesso sono
stabilite in apposito regolamento adottato dal
Comune e approvato dalla Giunta regionale, nel
quale deve essere tenuto conto delle condizioni
economiche degli studenti al fine di determinare
l'entità del concorso spese.
Il Comune di Genova stabilisce ogni anno l'importo
complessivo della retta e della semiretta nonché
il numero dei posti messi a concorso.
I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria.
Art. 13. (Interventi per alunni minorati fisici,
psichici e sensoriali)
Nei confronti degli alunni minorati fisici,
psichici e sensoriali sono previsti, oltre agli
interventi di cui agli articoli precedenti,
iniziative di assistenza scolastica individualizzata,
atte a consentire l'apprendimento scolastico
anche in raccordo con i servizi sociali e sanitari
e con gli organi collegiali della scuola al
fine del raggiungimento degli obiettivi indicati
dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977,
n. 517.
La Giunta regionale, sentita le Commissione
consiliare competente, assegna le somme relative
all'attuazione di tali interventi ai Comuni
ove hanno sede le scuole in base ai programmi
annuali presentati dai Comuni stessi.
L'attuazione degli interventi può avvenire
tramite enti, associazioni non riconosciute
ed organismi che operano nel settore. Art. 14.
(Interventi per il complesso scolastico di S.
Salvatore di Cogorno)
Le funzioni in materia di assistenza scolastica
relative agli alunni frequentanti le scuole
statali dell'obbligo presso il complesso scolastico
«Villaggio del Ragazzo» di S. Salvatore
di Cogorno, sono svolte dai Comuni di residenza
degli alunni stessi.
Entro il 31 marzo di ciascun anno i Comuni di
cui sopra trasmettono alla Giunta regionale
le proposte tra loro concordate circa gli interventi
di assistenza scolastica a favore degli alunni
frequentanti il complesso indicato al comma
precedente. La Giunta regionale, ripartisce
i contributi tra i Comuni in relazione alle
loro proposte, nei limiti del relativo stanziamento
e tenuto conto di quanto corrisposto per l'anno
scolastico precedente.
Art. 15. (Assegni di studio)
I Comuni concedono contributi in relazione alle
richieste presentate, per la corresponsione
di assegni di studio volti a soddisfare particolari
bisogni non coperti dagli interventi previsti
negli articoli precedenti.
L'importo degli assegni di studio e le modalità
per la loro attribuzione devono essere stabiliti
tenendo conto di particolari situazioni economiche
delle famiglie; l'assegno di studio è
confermato finché permangono le condizioni
per cui è stato concesso e può
essere cumulato con altri benefici.
TITOLO
IV - INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE
Art. 16. (Parametri per la ripartizione dei
fondi)
La Giunta regionale è autorizzata a concedere
ai Comuni contributi per gli interventi indicati
all'art. 2 nei limiti degli stanziamenti previsti
in bilancio sulla base delle rilevazioni e dei
dati relativi all'anno scolastico precedente.
I parametri per le diverse funzioni sono i seguenti:
1) per i servizi di trasporto degli alunni della
scuola materna e dell'obbligo;
70 per cento in rapporto al numero degli alunni
trasportati moltiplicato per la percorrenza
chilometrica media per alunno; 20 per cento
in rapporto inversamente proporzionale alla
densità della popolazione;
10 per cento per i Comuni classificati montani
o depressi in rapporto al numero degli alunni
trasportati;
2) per i servizi di trasporto degli studenti
degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore ed artistica; 80 per cento in rapporto
al numero degli studenti trasportati moltiplicato
per la percorrenza chilometrica media per alunno;
20 per cento in rapporto al numero degli studenti
provenienti da Comuni classificati montani o
depressi;
3) per i servizi di refezione per gli alunni
della scuola materna e dell'obbligo;
80 per cento in rapporto al numero degli alunni
che usufruiscono del servizio;
20 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati
montani o depressi in rapporto al numero degli
alunni che usufruiscono del servizio;
4) per i servizi mensa e di convitto annesso
all'istituto per gli studenti e scuole di istruzione
secondaria superiore ed artistica; 90 per cento
in rapporto al numero degli alunni che usufruiscono
del servizio;
10 per cento in rapporto al numero degli studenti
provenienti dai Comuni classificati montani
o depressi;
a) per l'attribuzione di assegni di studio:
80 per cento in rapporto al numero degli alunni
richiedenti aventi diritto;
20 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati
montani o depressi in rapporto al numero degli
alunni richiedenti aventi diritto;
6) per tutti gli altri tipi di intervento:
90 per cento in rapporto al numero degli alunni;
10 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati
montani o depressi ai sensi della legge 25 luglio
1952, n. 991 e della legge 22 luglio 1966, n.
614 in rapporto alla popolazione residente.
I parametri indicati al presente articolo possono
essere modificati ed aggiornati con deliberazione
del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Art. 17. (Contributi per l'acquisto di scuolabus)
La Regione può concedere contributi ai
Comuni con popolazione non superiore a 10.000
abitanti per l'acquisto di scuolabus da adibirsi
al servizio di trasporto degli alunni.
I Comuni che intendono acquistare scuolabus
devono presentare documentata istanza alla Giunta
regionale che, sentita la Commissione consiliare
competente, provvede all'assegnazione dei contributi
sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
- classificazione dei comuni montani o depressi
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- mancanza o incompatibilità oraria di
idoneo servizio pubblico di trasporto;
- dispersione della popolazione scolastica nel
territorio del Comune;
- istituzione di servizi che interessino la
popolazione scolastica di più Comuni.
Art. 18. (Contributi per l'acquisto di attrezzature
per le mense)
La Regione può concedere contributi ai
Comuni con popolazione non superiore a 10.000
abitanti per l'acquisto di attrezzature necessarie
per le cucine e i refettori scolastici.
I Comuni che intendono acquistare tali attrezzature
devono presentare documentata istanza alla Giunta
regionale che, sentita la Commissione consiliare
competente provvede all'assegnazione dei contributi
sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
- classificazione dei comuni montani o depressi
delle vigenti disposizioni di legge;
- istituzione di servizi che interessino la
popolazione scolastica di più comuni;
- istituzione di servizi sia in attuazione della
scuola a tempo pieno o del doposcuola, sia per
alleviare il disagio degli alunni per il rientro
alla propria abitazione in relazione alla distanza
ed agli orari dei mezzi di trasporto.
Art. 19. (Strutture residenziali)
La Regione può concedere contributi ai
Comuni per posti gratuiti e semigratuiti presso
strutture residenziali, gestite da enti o presso
privati a favore di alunni che, a causa della
distanza o di obiettive condizioni di disagio
per l'accesso alla scuola, si trovano nella
necessità di stabilirsi nel comune ove
ha sede la scuola frequentata.
I Comuni che intendono ottenere tali contributi
devono presentare documentata istanza alla Giunta
regionale che, sentita la Commissione consiliare
competente, provvede all'assegnazione dei contributi
tenendo conto delle condizioni economiche degli
alunni.
Art. 20. (Assicurazione)
La Regione promuove e finanzia convenzioni per
realizzare idonee forme di assicurazione degli
alunni e del personale di vigilanza delle scuole
statali e non statali per gli eventi dannosi
connessi alle attività scolastiche, parascolastiche,
integrative ed al trasporto scolastico, in carenza
di altre forme assicurative.
L'assicurazione copre ogni infortunio che possa
verificarsi durante lo svolgimento delle attività
suddette anche in orario extrascolastico, compresi
i percorsi per accedere alle sedi delle attività
stesse; copre altresì i rischi connessi
al trasporto degli alunni e del personale di
vigilanza da casa a scuola e viceversa, con
qualsiasi mezzo esso venga attuato. La Giunta
regionale è autorizzata a concedere,
sentita la Commissione consiliare competente,
contributi per il finanziamento di dette convenzioni.
Art. 21. (Fondo per investimenti particolari)
La Regione iscrive a bilancio stanziamenti volti
a soddisfare particolari esigenze verificatesi
su tutto il territorio regionale o su parte
di esso in relazione alla istituzione ed alla
gestione dei servizi previsti dalla presente
legge.
La Giunta regionale ripartisce tali stanziamenti
sentita la Commissione consiliare competente.
TITOLO
V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 22. (Norma finanziaria). (Omissis).
Art. 23. (Abrogazione leggi).
Sono abrogate le leggi regionali:
2 settembre 1974, n. 31;
31 gennaio 1977, n. 11;
18 agosto 1977, n. 34;
28 febbraio 1978, n. 15.
Sono inoltre abrogati:
gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 31 agosto
1978, n. 54, nonché ogni altra norma
mincompatibile con la presente legge.
(1) Comma così modificato dall'art. 1
della L.R. 3 aprile 1984, n. |