ABRUZZO

Primo giorno di scuola: 16 settembre;
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025;
Altri ponti: 2 e 3 novembre, 26 aprile;
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025.

MOLISE

Primo giorno di scuola: 12 settembre;
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;
Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo;
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025;
Altri ponti: 2 novembre, 7 dicembre; 26 aprile, 2 e 3 maggio;
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025.

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali per entrambe le regioni:

tutte le domeniche
1 novembre 2023: Tutti i Santi;
8 dicembre 2023: Immacolata concezione,
25 dicembre 2023: Natale;
26 dicembre 2023: Santo Stefano;
1 gennaio 2024: Capodanno;
6 gennaio 2024: Epifania;
31 marzo 2024: Pasqua
1 aprile 2024: Lunedì dell’Angelo;
25 aprile 2024: Festa della Liberazione;
1 maggio 2024: Festa del Lavoro;
2 giugno 2024: Festa nazionale della Repubblica.
Festa del Patrono (secondo la normativa vigente).

REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1978, N. 78 “INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO”.
FINALITÀ DELLA LEGGE.

ART. 1
La Regione e gli enti indicati nella presente legge promuovono e programmano, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi che finanziano le strutture e i servizi resi agli studenti, anche se adulti, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio e di perseguire le seguenti finalità:
- la gratuità della scuola dell'obbligo;
- la destinazione collettiva degli interventi;
- lo sviluppo della scolarizzazione, rimovendo in particolare gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l'evasione dall'obbligo scolastico;
- la prioritaria estensione della scuola materna statale e a tempo pieno.
Per l'attuazione dei fini che si prefigge, la Regione persegue la gestione sociale della scuola, mediante l'attribuzione delle forme di intervento, previste dalla presente legge, alle componenti sociali di base, quali i Comuni e loro consorzi.
DESTINATARI.
ART. 2
I servizi e gli interventi di cui alla presente legge, sono destinati e ripartiti, in corrispondente eguale misura pro-capite, agli alunni delle scuole ed istituti statali o autorizzati al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo stato ed agli alunni delle scuole materne statali e non statali, purché ammessi gratuitamente a beneficiare di tali servizi ed interventi.
FORME DI INTERVENTO.
ART. 3
I Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977 in materia di diritto allo studio, attuano, in forma singola od associata, le seguenti forme di intervento in favore degli alunni frequentanti scuole ubicate nel rispettivo territorio, anche se trattasi di sezioni staccate o sedi coordinate:
a) trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni frequentanti le scuole materne ed elementari, nonché degli alunni in disagiate condizioni economiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Tali interventi possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto con mezzi in proprietà, in uso o appalto ai Comuni e, in mancanza, in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio o in altre facilitazioni o provvidenze.
All'uopo dovrà essere assicurato, sentiti i consigli di istituto interessati, l'uso di automezzi in proprietà degli stessi al fine di razionalizzare ed economicizzare il servizio.
Gli interventi stessi devono garantire la razionalizzazione del trasporto in modo da favorire una distribuzione delle sedi scolastiche nel territorio ed il superamento delle pluriclassi per assicurare una maggiore efficacia del processo educativo;
b) assicurazione degli alunni delle scuole materne ed elementari per eventuali infortuni connessi alle attività scolastiche e parascolastiche;
c) mensa scolastica o, in mancanza, altri interventi sostitutivi per gli alunni che frequentano le scuole materne e le scuole elementari e medie ove si effettuano corsi di sostegno, di recupero o doposcuola o di attività scolastiche integrative;
d) mensa scolastica e materiale didattico per gli alunni che frequentano le scuole elementari e medie che effettuano la sperimentazione del tempo pieno autorizzata nei modi di legge;
e) interventi di assistenza medico-psichica e per minorati psicofisici ed invalidi;
f) assegnazione di contributi per l'acquisto di libri e pubblicazioni di uso collettivo per le biblioteche di classe e di istituto, nonché di libri di testo di uso individuale per gli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo in condizioni di particolare disagio economico.
Il contributo per l'acquisto di libri di testo di uso individuale, di cui al comma precedente, non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa e viene determinato con i criteri di cui al successivo art.5;
g) istituzione di servizi di mense scolastiche o di servizi sostitutivi convenzionati in favore degli alunni in disagiate condizioni economiche degli istituti secondari di secondo grado che si trovino in condizioni di difficoltà, per il rientro nella propria abitazione, in ragione della distanza o degli orari scolastici;
h) interventi per:
1) posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali;
2) posti semigratuiti in istituti convenzionati per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado;
3) posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali.
Tale intervento è riservato agli studenti in disagiate condizioni economiche tenendo conto del merito, della capacità e della distanza della sede della scuola da quella dell'abituale residenza, purché non usufruiscano di altra analoga provvidenza da parte della Regione.
L'accesso al beneficio, per gli alunni iscritti per la prima volta alla classe che frequentano, è annualmente regolamentato, ai sensi del comma precedente e con i criteri di cui al successivo art.5, dall'amministrazione comunale territorialmente competente.
La conferma dei posti gratuiti e semigratuiti per gli anni successivi è determinata con i criteri e modalità di cui ai commi precedenti.
Gli alunni ammessi a posti gratuiti nei convitti in virtù di leggi regionali, non potranno beneficiare di altri interventi previsti dalla presente legge;
i) interventi a favore dei lavoratori che frequentano corsi statali sperimentali di scuola media e di alunni che frequentano i corsi statali di educazione popolare.
Gli interventi di cui sopra concorrono alla realizzazione dei corsi mediante la fornitura di materiale didattico, scientifico e bibliografico ed eventuale rimborso spese di viaggio per gli studenti lavoratori che, per la frequenza dei corsi di scuola media, si servono di mezzi pubblici;
l) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;
m) istituzione e gestione di doposcuola e di attività integrative scolastiche a favore degli alunni delle scuole elementari statali.
Della mensa scolastica, di cui alle precedenti lettere c) e d), può usufruire anche il personale preposto all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purché concorra al costo del servizio.
Gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e g), da attuare in favore degli alunni delle scuole ed istituti statali, sono effettuati mediante il concorso finanziario da parte degli studenti tenendo conto delle loro condizioni economiche e, per quelli delle scuole secondarie, anche delle loro capacità e meriti scolastici.
ART. 4
I Comuni e loro consorzi, nell'adempimento delle funzioni loro attribuite, garantiscono la gestione sociale della scuola, tenuto conto, nel quadro delle finalità stabilite dalla presente legge, delle esigenze prospettate dagli organi collegiali della scuola, quali i distretti scolastici, i consigli di circolo e di istituto e degli enti gestori, ai quali ultimi può anche essere affidata l'attuazione di determinate forme di intervento.
COMPITI DEI COMUNI.
ART. 5
I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite nel quadro dei criteri e modalità stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale regionale. In particolare:
a) deliberano ed inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale, il programma ed il piano degli interventi da realizzare nell'anno solare successivo, sulla scorta delle esigenze prospettate dagli organi collegiali scolastici e dagli enti gestori.
Nel programma, oltre alle finalità ed agli obiettivi che l'ente si prefigge di attuare, debbono essere chiaramente indicati, per tipi di scuola:
1) le forme di intervento da effettuare ed i modi di realizzazione delle stesse;
2) il numero degli alunni che frequenteranno, in base alle iscrizioni effettuate, le scuole ubicate nel territorio di competenza del Comune;
3) il numero degli alunni da ammettere alla fruizione dei benefici distinti per tipo di intervento, tenuto conto delle condizioni socioeconomiche e dei requisiti di cui al precedente art.3.
Per la compilazione del piano i Comuni si avvarranno di appositi attestati, da allegare al piano stesso, rilasciati dalle locali autorità scolastiche e dagli enti gestori, contenenti i dati di cui ai precedenti punti 2) e 3).
b) determinano, sentiti gli organi collegiali della scuola e gli enti gestori, i criteri e le modalità per l'ammissione alle varie forme di intervento definendo altresì le richieste condizioni di
disagio economico e stabilendo la partecipazione al costo dei servizi da parte degli alunni di condizioni economiche più abbienti.
c) attuano una ricomposizione organica del piano e realizzano una adeguata articolazione degli interventi specificando, nell'ambito dei programmi e dei finanziamenti approvati dalla Regione, la priorità delle forme di intervento e i fondi da destinare alle diverse forme di assistenza integrandoli, se del caso, con interventi aggiuntivi ed integrativi a carico dei propri bilanci.
d) emanano direttive per realizzare una migliore funzionalità dei servizi ed assicurare la più ampia partecipazione alla fruizione degli stessi.
e) trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio, alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente con allegati prospetti di informazione statistica sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni attribuite proprie e di quelle relative agli enti preposti alla gestione delle singole materie.
Deve essere inoltre allegato alla predetta relazione un prospetto riassuntivo delle spese sostenute in ordine ai contributi ricevuti.
PIANO ANNUALE REGIONALE.
ART. 6
La Giunta regionale, sulla scorta dei dati forniti, ai sensi del precedente articolo e delle domande pervenute per i fini di cui al successivo art.8, elabora il piano annuale regionale per l'attuazione del diritto allo studio e lo sottopone alla approvazione del Consiglio regionale.
Il piano di cui al comma precedente indica le finalità da raggiungere e la ripartizione dei fondi da assegnare, sulla base delle disponibilità finanziarie dei bilanci regionali annuali e pluriennali, per la realizzazione degli interventi programmati.
La Giunta regionale, dopo l'approvazione del piano annuale, comunica agli enti interessati, entro la fine di ogni anno, la misura dei contributi per l'attuazione degli interventi disposti per l'anno solare successivo, in modo da consentire la ricomposizione organica dei piani annuali di cui all'art.5 e la programmazione dei loro interventi aggiuntivi ed integrativi anche per i fini di cui al successivo art.8.
FORME DI INTERVENTO ATTUATE DALLA REGIONE.
ART. 7
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, attua le seguenti forme di intervento mediante erogazione di contributi a favore:
a) dei Comuni e loro consorzi per l'acquisto di scuolabus;
b) delle opere universitarie.
ACQUISTO SCUOLABUS.
ART. 8
La Regione, al fine di agevolare la attuazione del trasporto gratuito degli alunni di cui al precedente art.3, può concedere ai Comuni, o loro consorzi, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus.
Gli enti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
Alla domanda vanno allegati:
a) deliberazione, ratificata dal comitato di controllo, dalla quale si evinca il costo complessivo e le caratteristiche del mezzo da acquistare, l'impegno a carico del bilancio comunale della spesa eccedente l'eventuale contributo regionale;
b) carta topografica della zona con l'indicazione dell'itinerario che lo scuolabus dovrebbe percorrere;
c) relazione illustrativa contenente l'indicazione del numero di scuolabus già in possesso dell'ente, del numero degli alunni da trasportare e delle rispettive località di provenienza ed ogni altro elemento di valutazione atto ad acclarare l'effettiva necessità dell'uso dell'automezzo.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e nei limiti dei fondi annualmente individuati nel piano di cui al precedente art.6, approva i criteri di ripartizione, indica gli enti assegnatari, determina la percentuale di cui al comma precedente e quantifica l'importo dei contributi da assegnare a ciascun ente.
INTERVENTI A FAVORE DELLE OPERE UNIVERSITARIE.
ART. 9
Con successivi atti, da adottare in attuazione della emananda normativa statale prevista dall'art.44, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, saranno disciplinati gli interventi della Regione in materia di diritto allo studio degli studenti universitari.
NORME GENERALI.
ART. 10
La Giunta regionale verifica l'attuazione delle finalità della presente legge e provvede alla vigilanza in ordine alla realizzazione degli interventi da effettuare in aderenza agli indirizzi sopra fissati.
Il componente la Giunta preposto al settore diritto allo studio è autorizzato ad adibire il personale del settore medesimo alle funzioni di vigilanza di cui al comma precedente.
ART. 11
I contributi versati da altri enti, associazioni e persone fisiche debbono intendersi integrativi delle somme stanziate con la presente legge.
I fondi accreditati per il conseguimento delle finalità della presente legge, non possono essere in alcun caso distratti dagli scopi per i quali sono stati erogati.
ART. 12
Le somme assegnate ed eventualmente non utilizzate né impegnate dai Comuni sono computate per l'esercizio successivo in diminuzione di quelle spettanti agli stessi enti ed in aumento di quelle spettanti agli altri enti nella ripartizione dei fondi stanziati.
ART. 13
I Comuni e loro consorzi beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, trasmettono annualmente agli organi di controllo di cui alla L.R. 14 agosto 1972, n. 13, entro il 31 gennaio, il rendiconto finanziario delle spese sostenute.
NORME TRANSITORIE.
ART. 14
Nella prima applicazione della presente legge, i piani e le domande previsti dai precedenti articoli debbono essere inviati alla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione e debbono essere riferiti al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1979.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sulla base dei piani e delle domande di cui al comma precedente e nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale provvede, con il piano annuale regionale previsto dal precedente articolo 6, a ripartire ed assegnare agli enti interessati, i contributi relativi allo anno solare 1979.
ART. 15
Per gli interventi relativi all'attuazione del diritto allo studio per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 1978 sono prorogate le leggi regionali n. 18 del 2 aprile 1978 e n. 30 del 21 giugno 1978.
I fondi disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 oltre quelli trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art.7 della L.R. 21 giugno 1978, n. 29 e dell'art.4 della L.R. 21 giugno 1978, n. 30 sono ripartiti e assegnati dalla Giunta regionale, tenendo conto, nei limiti delle forme d'intervento attuate nell'anno scolastico 1977-1978 anche delle istituzioni di nuove classi, corsi o tipi di scuola, per:
a) gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui al comma precedente;
b) la concessione di contributi per l'acquisto di scuolabus da assegnare con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 del precedente art.8;
c) rimborso totale o parziale delle spese di viaggio agli alunni della scuola secondaria di secondo grado in disagiate condizioni economiche, che frequentano scuole situate nel territorio regionale.
La competenza di tale intervento spetta ai Comuni di residenza degli alunni limitatamente al periodo ottobre-dicembre 1978.
Eventuali fondi disponibili, dopo la concessione di contributi relativi alle forme di intervento di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo, sono ripartiti tra tutti i Comuni della Regione in rapporto diretto alle somme assegnate per i singoli interventi nel periodo aprile-giugno 1978.
Per il periodo gennaio-giugno 1979 i piani dei Comuni di cui al precedente articolo 5 possono contemplare, unitamente alle forme di intervento già attuate per il periodo settembre-dicembre 1978, le altre forme di intervento previste dalla presente legge.
ART. 16
La Giunta regionale, per il periodo gennaio-giugno 1978, provvede all'erogazione di contributi in favore dell'ente le scuole per i contadini, per la gestione di scuole materne, nei limiti di lire 9.600.000.
I contributi di cui al comma precedente vengono assegnati in ragione di 1/8 per ciascuna delle otto sezioni di scuola materna, ubicate nel territorio regionale, che nel semestre gennaio-giugno 1978 hanno effettivamente funzionato.
NORME FINANZIARIE
ART. 17
All'onere derivante dall'applicazione dell'art.16 della presente legge, valutato in lire 9.600.000 per il periodo gennaio-giugno 1978, si provvede introducendo nello stato di previsione del bilancio 1978 le seguenti variazioni:
- Cap. 1565 "Interventi transitori per assicurare il diritto allo studio, ecc."
- in diminuzione per competenza e per cassa lire 9.600.000;
- Cap. 251 "Sussidio alla fondazione scolastica, le scuole per i contadini, ecc."
- in aumento per competenza e per cassa lire 9.600.000.
All'onere derivante dall'applicazione dell'art.15 della presente legge, valutato in lire 1.773.400.000 per il 1978, si provvede con fondi stanziati al cap. 1565 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.
All'onere derivante dall'applicazione dei rimanenti articoli della presente legge, per l'anno 1979 e seguenti, le leggi di bilancio determinano ai sensi dell'art.10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, l'entità della spesa relativa, osservando i limiti quantitativi del bilancio pluriennale.
NORME FINALI
ART. 18
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel territorio regionale tutte le norme concernenti l'assistenza scolastica ed il diritto allo studio che siano incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

REGIONE MOLISE
LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2000, N. 1 “RIORDINO DELLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE E DEI DIRITTI SOCIALI DI CITTADINANZA”.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art.1 Oggetto
1. La Regione Molise, al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di protezione sociale, in conformità all'articolo 4 dello Statuto e dei principi di sussidiarietà, efficienza, economicità ed adeguatezza, disciplina le funzioni in materia di servizi sociali e, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce ai Comuni ed agli Enti locali i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali.
2. Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo di cui al comma 1, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere ed a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
3. Il sistema dei servizi sociali della Regione è finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale, di opportunità e di garanzie volte al pieno sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie.
4. La Regione riconosce la particolare importanza dell'attività dei soggetti del volontariato, della cooperazione sociale e, comunque, di tutti gli altri soggetti non lucrativi, nonché delle reti anche informali di auto aiuto del singolo e delle famiglie, favorendone lo sviluppo attraverso l'agevolazione alla partecipazione e al perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge.
5. La Regione riconosce il ruolo dei soggetti privati che svolgono attività assistenziali, anche a fini di lucro, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
6. Sono disciplinati dalla presente legge anche il coordinamento e l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari e dei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art.2 Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni sociali i cittadini italiani residenti nella regione, nonché gli stranieri, gli apolidi e le persone occasionalmente o temporaneamente presenti sul territorio regionale qualora si trovino in condizioni di difficoltà tali da non consentire l'intervento da parte dei servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, salvo rivalsa in base alla normativa vigente.
Art.3 Finalità e principi
1. Il sistema di assistenza sociale è finalizzato a realizzare una rete di opportunità e di garanzie orientate allo sviluppo umano ed al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie, all'esercizio di una cittadinanza attiva, favorendo al massimo la permanenza dei cittadini fragili nel proprio ambiente di vita.
2. L'ordinamento dei servizi sociali si informa, in via prioritaria, ai seguenti principi:
a) universalità degli interventi diretti alle generalità della popolazione;
b) centralità dell'azione promozionale volta a sviluppare l'autonomia sociale dei singoli e della comunità;
c) valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo la famiglia, quale ambito di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
d) valorizzazione delle risorse promosse dalla solidarietà sociale e dall'autorganizzazione dei cittadini e delle loro forme associative.
Art.4 Funzioni sociali e diritti sociali di cittadinanza
1. La presente legge, nei termini previsti dallo Statuto regionale e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce alla Regione i compiti di indirizzo e coordinamento in materia di funzioni sociali, con particolare riferimento alla definizione delle attività ed agli ambiti territoriali di gestione dei servizi, nonché all'integrazione degli stessi con le attività sanitarie, disciplina:
a) le funzioni amministrative relative al settore organico dei servizi sociali spettanti al Comune, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale secondo le rispettive competenze;
b) le funzioni relative alla organizzazione ed alla erogazione dei servizi trasferite al Comune ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
c) ogni altra funzione sociale attribuita o delegata al Comune con legge dello Stato o della Regione e le funzioni assistenziali spettanti alle Province.
2. In relazione a quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, sul coordinamento delle politiche sociali ambientali e territoriali, ai fini di migliorare la qualità della cittadinanza gli interventi di cui al comma 1 si coordinano con le attività in materia di istruzione, formazione e avviamento al lavoro, con le politiche di pianificazione urbana ed ambientale, e comunque con tutti gli interventi di programmazione socio-economica regionali e locali.
3 Propedeutico al sistema di protezione sociale è il godimento dei diritti sociali di cittadinanza; agli effetti della presente legge si intendono come diritti sociali di cittadinanza:
a) L'eguaglianza di opportunità, intese come risorse, a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
b) l'informazione e la consulenza al cittadino sui percorsi assistenziali e sui servizi offerti dalla rete di protezione sociale;
c) il rispetto della dignità della persona con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione;
d) concrete opportunità per la costituzione del nucleo familiare, ivi compreso la libertà di procreazione consapevole e responsabile e i diritti del nascituro secondo le disposizioni delle leggi 405/ 1995 e 194/1978;
e) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi compatibili con i bisogni;
f) la possibilità di fruire, nell'ambito del sistema di protezione sociale, di più percorsi assistenziali alternativi, favorendo nella maniera più ampia la scelta del cittadino.
4. Per la conoscenza dei servizi e dei diritti sociali di cittadinanza, gli Enti preposti alle attività disciplinate dalla presente legge provvedono ad azioni informative e promozionali nei confronti dei cittadini, particolarmente per coloro che si trovano in fasce di svantaggio sociale.
TITOLO II - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art.5 Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi socio-assistenziali hanno natura solidaristica e sono rivolti a persone, famiglie ed aree interessate dai processi di emarginazione ed esclusione sociale, mediante azioni di supporto integrative e/o sostitutive di funzioni proprie della rete sociale primaria.
2. Gli interventi socio-assistenziali in particolare comprendono: i servizi domiciliari, gli interventi di sostegno economico, i servizi per l'alloggio, i servizi semi residenziali e residenziali, gli interventi di accoglienza, sostegno e tutela sociale dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap e dei soggetti con disagio e svantaggio sociale.
3. Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti sono realizzati:
a) attraverso una distribuzione in rete, che integra i livelli di offerta da parte di istituzioni pubbliche ed organizzazioni di utilità sociale, che contribuiscono alle finalità della presente legge;
b) la predisposizione di un progetto personalizzato che contemperi prestazioni locali con emolumenti economici erogati dallo Stato in percorsi assistenziali integrati.
4. I Comuni singoli o associati, secondo le disposizioni della presente legge, sono tenuti all'erogazione delle prestazioni assistenziali con criteri di trasparenza ed equità, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge 241/1990. Il cittadino a cui non viene data alcuna risposta assistenziale può presentare esposto al Presidente della Giunta Regionale, ricorso alla Prefettura, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso agli organi giurisdizionali dello Stato preposti alla tutela dei diritti soggettivi.
Art.6 Interventi di diritto allo studio
1. Gli interventi di diritto allo studio hanno lo scopo di facilitare la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado attraverso la rimozione di cause economiche e ambientali, nonché di integrare le attività scolastiche con azioni promozionali nel campo educativo, del recupero didattico, dell'orientamento professionale e dell'avviamento al lavoro.
2. Per favorire il diritto allo studio la Regione, per quanto di competenza, i Comuni e gli Organi della scuola attivano tutti i collegamenti necessari con gli interventi sociali e con le attività sanitarie e socio-sanitarie di carattere medico, psicologico e pedagogico.
3. Le prestazioni in materia, per quanto compatibili con le indicazioni della presente legge, sono disciplinate dalla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, modificata ed integrata dalla legge regionale 10 dicembre 1975, n. 46.
Art.7 Servizi domiciliari
1. I servizi domiciliari si configurano come sistema coordinato di prestazioni socio-assistenziali, socio-educativi e sanitarie finalizzate all'aiuto alla persona, rese nell' ambiente di vita e di lavoro.
2. Gli interventi domiciliari sono prioritariamente effettuati a favore di persone che vivono in condizione di dipendenza e di famiglie o nuclei di convivenza che provvedono all'assistenza e alla cura di soggetti non autosufficienti.
Art.8 Interventi di sostegno economico
1. Gli interventi di sostegno economico sono diretti a persone, famiglie e nuclei di convivenza sprovvisti delle risorse necessarie a soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana e comprendono:
a) contributi economici continuativi;
b) contributi economici straordinari per situazioni di emergenza individuale o familiare;
c) contributi per il diritto allo studio.
2. Attraverso apposite convenzioni con la FINMOLISE e/o istituti di credito e sulla base di piani di restituzione concordati, possono essere altresì concesse anticipazioni e "prestiti d'onore" senza interessi, in favore di famiglie, con o senza figli, in gravi e temporanee difficoltà finanziarie o che intendono provvedere ad interventi straordinari per l'abitazione di cui al successivo articolo 9.
3. I finanziamenti per le anticipazioni ed i prestiti d'onore sono reperiti dagli stanziamenti previsti nella presente legge e da altri stanziamenti derivati da norme regionali e nazionali finalizzati all'orientamento professionale ed all'occupazione.
4. Sono altresì disciplinate da apposite direttive della Giunta Regionale i contributi economici erogati per facilitare il rientro degli emigranti.
Art.9 Servizi per l'alloggio
1. I Comuni, per far fronte a stati di bisogno abitativo di soggetti cui siano accertate particolari condizioni di disagio e svantaggio sociale con riferimento all'età, alle condizioni di salute, sociali ed economiche, all'esistenza di reti familiari, provvedono:
a) ad interventi di manutenzione e di adeguamento di alloggi;
b) alla concessione di contributi per l'installazione di servizi ad uso domestico;
c) all'integrazione parziale o totale dei canoni di locazione;
d) alla stipula di convenzioni anche tramite gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) con soggetti privati proprietari di immobili da destinare ad abitazioni.
2. Secondo i criteri previsti dalla vigente normativa possono essere costituite da più Enti (Comuni, Comunità Montane, Istituti Autonomi Case Popolari) "società miste" per effettuare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi e delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali.
Art.10 Servizi residenziali
1. I servizi residenziali comprendono attività assistenziali, parzialmente tutelari, di promozione e socializzazione, dirette a persone con parziale o totale dipendenza, per cicli diurni o a tempo pieno. Detti servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare gli interventi di assistenza domiciliare, essere luogo di cura, socializzazione e di promozione culturale della persona.
2. In relazione alle prestazioni offerte, alla tipologia degli ospiti ed al personale addetto alle attività assistenzia1i, i servizi residenziali si classificano come segue:
a) Centro diurno
b) Comunità alloggio
c) Residenza socio-assistenziale
d) Residenza protetta
e) Residenza sanitaria assistenziale
3. I servizi di cui alle lettere d) e), unitamente alle prestazioni sociali, offrono anche prestazioni sanitarie tramite proprio personale o con personale messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie, attraverso specifiche intese con le stesse stipulate.
4. Le modalità di accesso degli ospiti alle strutture residenziali, le tariffe dalle stesse praticate, il concorso alla spesa da parte degli ospiti, gli standards di personale, i requisiti organizzativi, edilizi e tecnologici sono stabiliti da apposita direttiva del Consiglio regionale da emanarsi entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente legge.
5. La direttiva prevista al precedente comma provvede anche a disciplinare la partecipazione degli ospiti alla gestione sociale della struttura e ad applicare, per quanto compatibili, i principi della carta dei servizi sanitari di cui al DPCM 19 maggio 1995, ivi compresa la individuazione di indicatori di umanizzazione e di miglioramento della qualità assistenziale.
Art.11 Emergenza assistenziale
1. Sono definite prestazioni di "emergenza assistenziale" le attività finalizzate ad offrire sostegno domiciliare ed immediata accoglienza, tramite strutture e/o risorse di tipo residenziale, a persone che per qualsiasi motivo ne abbiano necessità. In particolare tali interventi sono rivolti:
a) ai minori per i quali si deve disporre un immediato allontanamento dall'ambiente familiare ai sensi dell'art. 333 del Codice civile, nonché della legge 184/1983;
b) agli adulti, ai minori ed ai genitori in situazioni di grave difficoltà sociale, ivi compreso gli ex detenuti degli istituti penitenziari;
c) alle donne sole e con figli, vittime di maltrattamenti, violenza ed abuso sessuale o comunque necessitanti di protezione abitativa.
2. Tra le prestazioni di emergenza assistenziale sono ricomprese anche le azioni socio-assistenziali che la legge 354/1975 demanda agli Enti locali, a favore di detenuti ristretti negli Istituti penitenziari del Molise e dei loro nuclei familiari.
Art.12 Tutela sociale dei minori e della famiglia
1. I Comuni provvedono agli interventi di tutela sociale in favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a norma delle leggi vigenti, per non-idoneità temporanea della famiglia e per situazioni di abbandono materiale e morale.
2. Gli interventi di tutela sociale dei minori, qualora non siano già indicati da provvedimenti giudiziari, consistono nell'appoggio personale e nell'affido familiare e/o a strutture di accoglienza per garantire al minore la protezione ed il sostentamento quotidiano e vengono illustrati in apposito progetto personalizzato alla cui redazione provvede il personale di assistenza sociale dei Comuni, in collaborazione con lo psicologo ed il personale medico dell'Azienda Sanitaria, coinvolgendo nelle scelte il minore stesso.
3. Sono ricompresi nelle prestazioni di tutela sociale dei minori anche gli interventi di diritto allo studio di cui al precedente articolo 6.
Art.13 Azioni per l'assistenza ai disabili
1. I Comuni, d'intesa con i servizi di recupero e di riabilitazione delle Aziende Sanitarie Locali, assicurano, in armonia con la legislazione vigente in materia e nell'ambito degli interventi assistenziali di cui ai precedenti articoli, attività di sostegno e di appoggio familiare ai disabili provvedendo a forme di integrazione tra attività socio-assistenziali e sanitarie.
2. Il Piano sociale regionale indica, tra quelli previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli obiettivi prioritari di intervento nei confronti dei disabili ed individua i settori dell'integrazione sociale con particolare riferimento a:
a) inserimento scolastico e formazione professionale;
b) inserimento al lavoro, anche con forme protette di mediazione economica e tecnica concretizzate in interventi di "tutoraggio" per agevolare l'addestramento professionale ed il collocamento al lavoro;
c) mobilità sul territorio intesa, tra l'altro, come possibilità di fruizione dei mezzi pubblici o utilizzazione di forme di trasporto agevolate.
3. I Comuni si attivano altresì per ogni utile provvedimento finalizzato a garantire, nell'interesse della persona disabile, la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali della stessa.
TITOLO III - SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 14 Il Comune
1. Il Comune è titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale e concorre alla formazione degli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, promuove l'attivazione ed il raccordo di tutte le risorse pubbliche, private, del privato sociale, del volontariato e di mutuo aiuto, per la realizzazione di un sistema articolato e flessibile di
prestazioni e servizi, quale emanazione territoriale della "rete" di protezione sociale organizzata ai sensi della presente legge in favore della comunità.
2. Per raggiungere i fini indicati al precedente comma, i Comuni provvedono alla gestione tecnica ed amministrativa delle attività socio-assistenziali dotandosi di apposita "struttura organizzativa" e di personale qualificato con professionalità adeguata, secondo le indicazioni della legge 142/1990 e del DLGS 29/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In mancanza di proprie dotazioni organiche e/o in attesa di costituirle, i Comuni provvedono alla gestione tecnica delle attività socio-assistenziali, utilizzando, tramite apposite intese-quadro disciplinate dalla Giunta Regionale, il personale di servizio sociale delle Aziende Sanitarie, di altri Enti Pubblici e degli Enti di utilità sociale. Allo scopo, possono essere previste anche apposite intese con l'Università e la Scuola di formazione del personale di assistenza sociale.
4. Qualora si tratti di Comuni inferiori ai 1000 abitanti e/o di Comuni montani, le attività socio-assistenziali, per favorire una miglior efficacia-efficienza e compatibilità di spesa, sono gestite utilizzando le forme associative tra i Comuni, di cui alla citata legge 142/ 1990.
5. Di norma, le forme associative sono realizzate per ambiti territoriali definiti "distretti", corrispondenti ai distretti sanitari o alle Comunità Montane. Nel caso il distretto sanitario ricomprenda più Comuni di quelli che intendono associarsi per la gestione della materia sociale, possono costituirsi. all'interno dello stesso distretto sanitario. più "unità distrettuali sociali".
Art. 15 La Regione
1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi generali della programmazione e con il concorso dei Comuni, delle Province, di altre Istituzioni pubbliche, quali l'Università e dei soggetti privati, adotta il Piano socio-assistenziale regionale a carattere triennale, comprendente piani annuali di attuazione.
2. La Regione provvede inoltre:
a) a ripartire le risorse del Fondo sociale regionale secondo le modalità previste all'articolo 27 della presente legge;
b) a verificare l'attuazione del Piano, da parte dei soggetti pubblici e privati, con riferimento agli obiettivi, alle priorità, allo stato dei servizi, alla qualità degli interventi, al sistema informativo, alla ricerca ed ai progetti sperimentali;
c) a curare l'assistenza tecnica agli enti gestori degli interventi di cui alla presente legge;
d) ad emanare atti di indirizzo e di coordinamento e linee guida, per esigenze di omogeneità all'interno territorio regionale. Gli atti di indirizzo e le linee guida sono particolarmente utilizzate per la definizione degli assetti organizzativi e di gestione della materia socio-assistenziale, nonché per la definizione degli "ambiti territoriali" ottimali alla gestione dei servizi domiciliari e residenziali di carattere socio-sanitario.
3. Per gli adempimenti indicati ai commi 1 e 2 la Regione provvede ad un riassetto dell'Assessorato "Sanità e Sicurezza Sociale" riorganizzando, in particolare, le competenze sanitarie e socio-assistenziali in due aree di attività: "Pianificazione ed interventi socio-assistenziali" ed "Organizzazione e programmazione socio-sanitaria".
Art. 16 La Provincia
1. Nelle materie di cui alla presente legge ed ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Provincia concorre alla elaborazione del Piano regionale socio-assistenziale triennale.
2. Le attività in oggi gestite dalle Province in materia di illegittimi, ciechi e sordomuti sono trasferite con la presente legge ai Comuni che provvedono, di norma, alla loro gestione in maniera associata.
3. Le Province, d'intesa con la Regione, i Comuni e le Comunità Montane, promuovono forme di assistenza tecnica e di collaborazione con i medesimi Enti Locali, particolarmente per le attività trasferite, provvedendo, se del caso, al trasferimento o al comando del personale addetto a tali attività ai Comuni, secondo le procedure stabilite dalla normativa in materia di pubblico impiego.
Art.17 Coordinamento e integrazione della attività sociali con i servizi sanitari
1. L'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali con le attività sanitarie si effettua in maniera prevalente per gli interventi delle seguenti aree:
a) "materno infantile", particolarmente per la prevenzione, il consultorio familiare, la medicina scolastica, lo sviluppo psico-fisico del minore e dell'adolescente;
h) "handicap e salute mentale", particolarmente per le azioni di recupero e integrazione sociale, scolastica e lavorativa, ivi compreso il sostentamento fisico, l'assistenza diurna e residenziale nei confronti di coloro che richiedono misure di protezione ambientale e la rimozione delle barriere architettoniche e culturali;
c) "dipendenti da droghe, alcool o sostanze psicotrope", per il recupero psico-fisico e la disassuefazione dalla dipendenza, nonché per le azioni di reinserimento e protezione sociale indicate alla lettera b);
d) "anziani", per tutte le azioni atte a rimuovere cause di disagio e di non autosufficienza, anche economica, per favorire la permanenza nell'ambiente di vita o, qualora il soggetto sia completamente privo di autonomia e di supporti familiari, o altri supporti agli stessi assimilati, provvedere all'ospitalità in idonee strutture residenziali.
2. In termini di produttività, efficacia e funzionalità, l'ambito territoriale ottimale per effettuare l'integrazione socio-sanitaria è il "distretto". Qualora i distretti sanitari individuati dal Piano sanitario siano territorialmente più estesi di quelli sociali, possono confluire nel Distretto socio-sanitario anche più unità distrettuali sociali di cui al comma 4 del precedente articolo 13.
3. La Regione, nel riparto del Fondo Sociale, incentiva i Comuni associati.
Art. 18 Modalità per l'attuazione della gestione integrata socio-sanitaria
1. Le forme di gestione integrata in relazione a quanto disciplinato dal DLGS 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge 142/1990, possono effettuarsi:
a) tramite l'adozione di accordi di programma, per gli interventi, individuati al precedente articolo 16, tra i Comuni e le Aziende Sanitarie, stabilendo procedure operative e protocolli assistenziali; integrati, in cui sono definite per ciascun Ente le prestazioni offerte e gli. oneri a proprio carico, nonché le modalità di erogazione della prestazione da parte delle diverse figure professionali e la verifica congiunta sulla qualità e sugli esiti. Nelle procedure e/o nel protocollo assistenziale, deve essere individuato il responsabile del procedimento;
b) con la costituzione di istituzioni o di società miste di gestione tra Azienda Sanitaria e Comuni, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di altra normativa nazionale e regionale in materia societaria;
c) tramite delega delle attività socio-assistenziali dai Comuni alle Aziende Sanitarie, con oneri a carico dei Comuni, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione di tali attività da parte dell'Azienda Sanitaria che assume la gestione delle attività sociali dopo l'acquisizione delle disponibilità finanziarie dai Comuni.
2. Tenuto conto del rilievo che le autonomie locali hanno assunto con la legge 142/1990, ribadito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ritenute più funzionali e di garanzia per la salvaguardia del profilo delle attività sociali le forme di gestione socio-sanitaria indicate alle lettere a) e b) del precedente comma.
Art.19 Enti ed organismi di utilità sociale e soggetti privati
1. Ai sensi della normativa nazionale e della presente legge, sono considerati Enti ed Organizzazioni di utilità sociale che concorrono, previa autorizzazione al funzionamento, a realizzare la rete di protezione sociale, i seguenti organismi:
a) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
b) enti morali;
c) fondazioni;
d) associazioni senza fini di lucro e Associazioni di mutuo aiuto;
e) associazioni di volontariato;
f) cooperative sociali;
g) organizzazioni "no profit".
2. Purché autorizzati all'esercizio di specifiche attività socio-assistenziali, possono concorrere alla rete di protezione sociale anche i soggetti privati a scopo di lucro.
3. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane, per la realizzazione delle attività e dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare, con gli Enti di cui al comma 1 e qualora ritenuto opportuno anche con soggetti privati indicati al comma 2, apposite convenzioni, accordi e contratti, per prestazioni complesse, per singole prestazioni ad in-tegrazione dell'attività pubblica e per sperimentazioni.
Art. 20 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concorrono in via prioritaria, rispetto agli organismi di utilità sociale, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla presente legge.
2. A tal fine, la Regione, ai sensi delle funzioni delegate dal DPR 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di vigilanza e controllo di dette Istituzioni, provvede a disciplinare intese-quadro con i Comuni singoli o associati per la gestione di servizi socio-assistenziali e sociosanitari.
3. Il Piano regionale triennale dei Servizi socio-assistenziali, qualora sia richiesto dagli indirizzi programmatori e di compatibilità della spesa, disciplina le procedure per l'estinzione, l'assorbimento e/o la concentrazione ed il raggruppamento delle II.PP.AA.BB.
Art. 21 Autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali
1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali, gestiti da Enti e da organismi di utilità sociale o da soggetti privati, è rilasciata dal Comune in cui hanno sede le attività. Nel caso le stesse siano realizzate nel territorio di più Comuni, provvede il Comune in cui è ubicata la sede legale dell'organismo o del soggetto privato, sentiti i Comuni interessati.
2. Per gli aspetti igienico-sanitari il Comune si avvale dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria.
3. L'accreditamento è procedura aggiuntiva all'autorizzazione e consiste nel possesso di requisiti superiori ai requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione, nonché nell'accettazione dei principi di miglioramento continuo della qualità assistenziale.
4. Per l'autorizzazione e l'accreditamento la Regione provvede ad apposite Commissioni, composte da professionalità sociali, esperti del campo educativo e pedagogico, professionalità mediche e dell'area psicologica, infermieristica e della riabilitazione. Le Commissioni, per le attività autorizzative, di verifica e controllo, si avvalgono di appositi strumenti di valutazione.
Art. 22 Carta dei servizi sociali1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive .deg1i utenti delle prestazioni offerte dalla rete integrata dei servizi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema generale di riferimento della "Carta dei servizi sociali". Entro sei mesi dalla pubblicazione del suddetto schema generale, ciascun ente erogatore di servizi adotta una Carta dei servizi sociali, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
2. Nella Carta dei servizi sono definiti anche i criteri per l'accesso ai servizi, le loro modalità di funzionamento, le procedure di reclamo per la tutela degli utenti stessi e dei soggetti che rappresentano i loro diritti.
TITOLO IV - STRUMENTI E MEZZI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 23 Piano triennale socio-assistenziale regionale
1. Il Piano triennale socio-assistenziale regionale è lo strumento di programmazione e di governo del sistema dei servizi e della rete di protezione sociale. La Regione tramite il Piano provvede a definire gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità sociali, nonché i criteri di attuazione degli interventi sociali e le modalità di finanziamento.
2. Il Piano individua i principali fattori di sviluppo e di rischio come elementi di orientamento per gli interventi dei piani settoriali nelle materie di competenza regionale.
3. Il Piano regionale è articolato in indirizzi generali per l'organizzazione e la gestione delle funzioni sociali, progetti obiettivo e azioni programmatiche, con particolare riferimento a sperimentazioni e innovazioni, sia nei modelli gestionali che nell'introduzione di nuovi servizi.
4. Il Piano triennale è articolato in piani annuali in cui si prevedono obiettivi e azioni da portare a termine in tempi ravvicinati. Nel Piano annuale, in relazione alle verifiche effettuate, possono essere previsti aggiustamenti e integrazioni al Piano triennale.
5. Il Piano triennale individua criteri ed indicatori volti a favorire la promozione ed il controllo dell'efficacia e della qualità degli interventi.
Art. 24 Osservatorio sociale regionale
1. E' istituito con il concorso dell'Università, degli Enti pubblici, di Enti ed organizzazioni di utilità sociale a cui è affidata la rete dei servizi socio-assistenziali, nonché di altri organismi di ricerca, istituzioni culturali e sociali, un Osservatorio regionale dei fenomeni sociali, per offrire dati quantitativi e qualitativi sui problemi sociali della Regione.
2. L'Osservatorio provvede alla elaborazione di indicatori sui bisogni della regione con particolare riferimento alla povertà, ai problemi della famiglia e dei minori, alla scolarità, all'integrazione sociale dei portatori di handicap, di patologie psichiatriche, all'emarginazione ed al disagio sociale. Tali indicatori sono utilizzati come base documentale e statistica per la costruzione e la definizione del Piano socio-assistenziale.
3. Tenuto conto del rapporto tra bisogni e attività della rete di protezione sociale, ivi compresa la valutazione costi/benefici, l'Osservatorio si avvale anche della collaborazione dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Province, provvedendo, d'intesa con la Regione, ad attività formative per gli operatori di tali Enti.
4. La Giunta Regionale, con specifico provvedimento, provvede, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, alla costituzione dell'Osservatorio dei fenomeni sociali indicando nel medesimo atto anche le modalità di integrazione dello stesso con strutture analoghe già funzionanti, particolarmente con l'Osservatorio epidemiologico e con il Sistema informativo sanitario, e affidando compiti di coordinamento rispetto ad organismi analoghi già esistenti.
Art.25 Compartecipazione al costo dei servizi
1. L'accesso alle prestazioni socio-assistenziali è garantito a tutti i cittadini e/o ai soggetti presenti sul territorio regionale secondo quanto previsto all'articolo 2.
2. Può essere richiesto, in relazione al reddito personale e familiare, a chi fruisce di prestazioni socio-assistenziali un concorso ai costi del servizio reso; per determinare l'ammontare di tale concorso si tiene conto degli indicatori di reddito contenuti nel "Rapporto della Commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione" di cui alla legge 22 novembre 1990, n. 354.
3. Il Piano triennale dei servizi socio-assistenziali disciplina le modalità ed i criteri del concorso finanziario al costo dei servizi. In via transitoria, fino all'approvazione del Piano, la Giunta Regionale, con riferimento agli indicatori di cui al secondo comma dell'articolo 27, provvede con apposito atto a fornire indicazioni ai Comuni ed agli Enti che gestiscono prestazioni socio-assistenziali.
Art. 26 Vigilanza e controllo
1. La vigilanza ed il controllo sulle attività e sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche, private accreditate o autorizzate, è esercitata dal Sindaco del Comune in cui si svolgono le prestazioni, che si avvale per l'istruttoria tecnica di una Commissione di verifica e revisione di qualità (VRQ), costituita dalla Giunta Regionale secondo i principi della revisione e del miglioramento continuo della qualità.
2. La Commissione, nominata dalla Giunta Regionale, è formata da 7 esperti nelle discipline di "Servizio Sociale", "Organizzazione e Personale", "Economia e finanza", "Epidemiologia e Medicina Sociale", "Cure infermieristiche e Riabilitazione". La Segreteria della Commissione è affidata a funzionari regionali.
3. Per analizzare e valutare le diverse realtà locali, la Commissione può avvalersi, d'intesa con gli Organi dell'Amministrazione e della Direzione, anche del personale dei Comuni e delle Aziende Sanitarie.
4. In caso di gravi o reiterate inadempienze il Sindaco sospende il funzionamento dei servizi e/o delle strutture; se le inadempienze sono a carico di soggetti privati, anche "no profit", il Sindaco, sentito il Distretto e d'intesa con la Regione, quando trattasi di strutture accreditate, può sospendere o revocare l'autorizzazione. Unitamente alle procedure di sospensione delle attività o di revoca delle autorizzazioni al funzionamento, possono essere applicate anche sanzioni economiche.
5. Qualora un Comune non provveda agli adempimenti in materia di vigilanza e di controllo, secondo le modalità stabilite al presente articolo, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione.
Art. 27 Fondo sociale regionale
1. Per il finanziamento delle attività socio-assistenziali, in attesa della riforma del sistema fiscale regionale, è costituito un fondo regionale composto dai trasferimenti finanziari dello Stato in materia di assistenza sociale e diritto allo studio, già confluiti nel "Fondo Comune" di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e alla legge 1 febbraio 1989, n. 40, successivamente disciplinato dai commi 1/14 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Tenuto conto che le attività socio-assistenziali sono di competenza primaria dei Comuni, i finanziamenti regionali hanno finalità sussidiaria, particolarmente per la prima fase di applicazione della presente legge, al fine di consentire ai Comuni, all'interno dei propri bilanci, un riordino delle destinazioni finanziarie in favore degli interventi sociali.
3. Per le attività socio-sanitarie i finanziamenti regionali, provenienti dal fondo sanitario, si integrano con gli stanziamenti previsti dalla presente legge e con i fondi messi a disposizione dai Comuni.
4. Il fondo sociale regionale è articolato come segue:
a) una quota pari al 70% destinata ai Comuni singoli o associati, in termini complementari ai loro bilanci per la gestione delle attività socio-assistenziali e di assistenza scolastica, con particolare finalizzazione a minori, anziani, disabili, soggetti a emarginazione e disagio sociale;
b) una quota pari al 20% per investimenti in conto capitale relativi alla ristrutturazione ed alla nuova edificazione di presidi residenziali a carattere sociale (per raggiungimento degli standards), nonché per l'ammodernamento e la ristrutturazione delle sedi distrettuali di accesso alla rete di protezione sociale;
c) una quota pari al 10% per interventi di formazione, studio e ricerca, e per sperimentazioni innovative.
5. La ripartizione del fondo sociale avviene secondo le modalità indicate al successivo articolo 28.
Art.28 Criteri di ripartizione e gestione del Fondo sociale regionale
1. Il fondo sociale viene ripartito entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario di competenza, sulla base delle risultanze economiche e della capacità di spesa dei Comuni singoli o associati, desunta da pre-consuntivi inviati alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. I criteri per la ripartizione del fondo relativo alle attività di cui alla lettera a) del precedente articolo 27 sono effettuati attraverso quota capitaria "ponderata" per ciascun abitante secondo i seguenti indicatori:
- indice di natalità;
- indice di mortalità;
- indice di vecchiaia;
- indice di nuzialità;
- indice ISTAT sui consumi del Comune;
3. Per il primo riparto del fondo la distribuzione derivante dagli indicatori di cui al precedente comma, si integra con una valutazione dell'offerta di servizi e della capacità di spesa dei Comuni. Per il biennio successivo, si procede, se del caso, ad un riequilibrio delle assegnazioni che consenta la prosecuzione delle attività in essere, senza pregiudicare l'attivazione di nuovi interventi nelle zone carenti.
4. Ai Comuni che provvedono alla gestione delle attività socio-assistenziali su base associativa distrettuale, è attribuito un incentivo pari al 20% della somma complessiva dei finanziamenti da destinarsi al singolo Comune.
5. La ripartizione delle quota di cui alla lettera b), del precedente articolo 27, è effettuata secondo i progetti di fattibilità presentati dai Comuni alla Giunta Regionale; i finanziamenti in conto capitale sono attribuiti per opere edilizie in misura non superiore al 70% del costo complessivo dell'opera. Ai progetti presentati da Comuni associati e destinati alla popolazione dell'intero distretto, detta aliquota viene incrementata del 10%.
6. I progetti per i finanziamenti in conto capitale devono essere presentati alla Giunta Regionale entro il 30 ottobre di ciascun anno.
7. I finanziamenti destinati a formazione, ricerca e sperimentazione vengono "concertati" dalla Giunta Regionale con i Comuni e l'Osservatorio sociale entro il 31 gennaio di ciascun anno ed erogati unitamente ai finanziamenti di cui al comma 1.
8. In carenza del Piano triennale dei servizi socio assistenziali, la Giunta Regionale, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi, provvede ad emanare direttive, atti amministrativi e circolari.
Art. 29 Norma transitoria e abrogazione delle leggi regionali preesistenti
1. In attesa dell'approvazione del primo Piano triennale dei servizi socio-assistenziali, la Giunta Regionale adotta "indirizzi per il piano socio-assistenziale" finalizzati ad orientare le attività dei Comuni, il primo riparto dei finanziamenti e l'operatività degli organismi che provvedono alla predisposizione del Piano stesso.
2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: n. 14/1972; n. 22/1972; n. 1/1975.
3. Le leggi regionali che in maniera non difforme regolano settori disciplinati dalla presente normativa restano in vigore per quanto compatibili con il modello organizzativo previsto dalla presente legge e gli interventi in essere vengono ricondotti alle attività socio-assistenziali e di diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Art.30 Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.