REGIONE PIEMONTE
LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1985, N. 49. DIRITTO ALLO
STUDIO - MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DI ASSISTENZA SCOLASTICA ATTRIBUITE AI COMUNI A
NORMA DELL'ART. 45 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N.
616, ED ATTUAZIONE DI PROGETTI REGIONALI.
Art.
1. (Oggetto)
[1] Fino all'emanazione della legge quadro nazionale,
le funzioni amministrative relative all'assistenza
scolastica, indicate nell'articolo 42 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, ed attribuite ai Comuni,
ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. citato, sono
disciplinate dalla presente legge.
Art. 2. (Finalità)
[1] Gli interventi di cui alla presente legge
hanno il fine di contribuire a rendere effettivo
il diritto allo studio, secondo i principi di
cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e
all'articolo 4 dello Statuto regionale.
[2] Essi, pertanto, sono diretti a favorire:
a) la frequenza della scuola materna;
b) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
c) la prosecuzione degli studi oltre la scuola
d'obbligo da parte degli alunni capaci e meritevoli
ancorché privi di mezzi; d) il completamento
dell'obbligo scolastico da parte degli adulti
e l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione;
e) la partecipazione degli alunni alle iniziative
volte ad offrire alla scuola opportunità
culturali e di raccordo con il mondo del lavoro.
[
3] Nel quadro degli interventi di cui sopra, particolare
riguardo assume il recupero e l'integrazione scolastica
e sociale degli alunni colpiti da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali.
Art. 3. (Interventi)
[1] Gli interventi di cui al precedente articolo
2, sono:
a) interventi volti a favorire l'accesso e la
frequenza del sistema scolastico, che comprendono
servizi individuali e collettivi: trasporti e
mensa, libri di testo ed altro materiale didattico,
interventi destinati a portatori di handicap,
interventi volti a garantire ai capaci e meritevoli,
privi di mezzi, il proseguimento degli studi oltre
la scuola d'obbligo, servizi residenziali; b)
interventi volti a favorire la partecipazione
degli alunni ad iniziative dirette alla qualificazione
del processo educativo: - sostegno a iniziative
volte ad offrire al mondo della scuola opportunità
di rapporti con le strutture extra-scolastiche
ricreative, culturali e sportive;
- sostegno a iniziative di raccordo fra scuola,
formazione professionale e mondo del lavoro.
Art. 4. (Destinatari)
[1] Gli interventi di cui all'articolo 3 sono
attuati in favore degli alunni delle scuole materne,
dell'obbligo e secondarie superiori, statali e
non statali, e dei frequentanti i corsi per adulti.
Art. 5. (Contribuzione degli utenti)
[1] I destinatari degli interventi di cui all'articolo
3 usufruiscono degli interventi stessi, nell'ambito
delle vigenti disposizioni, e contribuiscono alla
copertura finanziaria dei relativi costi, in rapporto
alle proprie condizioni economiche. [2] I Comuni
individuano le fasce di reddito, le fasce di contribuzione
e quelle di esenzione.
[3] Sono esentati dalla contribuzione gli alunni
delle scuole materne e dell'obbligo che versano
in condizione di particolare disagio.
[4] Possono essere esentati dalla contribuzione
gli studenti capaci e meritevoli che frequentano
le scuole secondarie e superiori e i corsi per
adulti volti al conseguimento di titoli di studio,
che versano in condizioni di particolare disagio.
Art. 6. (Compiti della Regione)
[1] Al fine di conseguire le finalità della
presente legge, la Regione:
1) esercita funzioni di indirizzo per coordinare,
nel quadro della normativa vigente, l'assistenza
scolastica con i settori dei trasporti, della
sanità, dell'edilizia scolastica e degli
altri interventi rilevanti ai fini della presente
legge;
2) provvede al riparto dei fondi tra i Comuni,
avvalendosi delle informazioni analitiche sugli
andamenti della demografia scolastica e sui servizi
effettivamente erogati, elaborate dal competente
servizio regionale;
3) concorre alla qualificazione del sistema scolastico
attuando forme di collaborazione con l'I.R.R.S.A.E.,
gli organi collegiali, le autorità scolastiche
e gli Enti locali territoriali; 4) assicura la
fruizione dei dati scolastici, elaborati ai vari
livelli territoriali da parte degli organi collegiali,
delle autorità scolastiche e degli Enti
locali territoriali.
Art. 7. (Criteri di riparto dei fondi regionalI)
[1] La Giunta Regionale, con deliberazione da
adottarsi nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa vigente in materia di finanza locale,
provvede a ripartire tra i Comuni, le Comunità
Montane ed i Consorzi di Comuni il fondo disponibile
per gli interventi indicati alla lettera A) del
precedente articolo 3, di cui alla lettera a)
del successivo articolo 11, sulla base dei seguenti
parametri:
a) il 47% sarà destinato a contribuire
alle spese relative al trasporto alunni e sarà
suddiviso tra i Comuni, le Comunità Montane
ed i Consorzi di Comuni che attuano tale servizio,
in proporzione alle spese da essi sostenute; per
i Comuni montani sarà calcolato un contributo
aggiuntivo massimo del 10% di quello spettante;
b) l'11% sarà destinato a contribuire alle
spese sostenute per il servizio mensa degli alunni
della scuola d'obbligo e sarà suddiviso
fra i Comuni, le Comunità Montane ed i
Consorzi di Comuni che attuano tale servizio,
in proporzione al numero di alunni che lo utilizzano;
c) la quota residua sarà suddivisa tra
i Comuni in base al numero degli alunni e precisamente
secondo le seguenti percentuali riferite al fondo
complessivo;
- il 10% in proporzione al numero degli alunni
delle scuole materne;
- il 3% in proporzione al numero degli alunni
delle scuole elementari;
- il 17% in proporzione al numero degli alunni
delle scuole medie;
- il 7% in proporzione al numero degli alunni
delle scuole secondarie superiori;
- il 4% in proporzione al numero degli alunni
degli istituti professionali;
- l'1% in proporzione al numero dei corsi di alfabetizzazione,
sperimentali di scuola media e monografici universitari,
regolarmente istituiti dall'autorità scolastica.
[2] La Giunta Regionale, attraverso i competenti
uffici, verifica la congruità e l'economicità
della gestione dei servizi di cui alle precedenti
lettere a) e b), al fine di perseguire la migliore
ed equilibrata rispondenza alle esigenze locali,
dipendenti, per i trasporti, dalla dislocazione
delle scuole rispetto alla popolazione scolastica,
dalle condizioni orografiche del territorio, dai
mezzi utilizzabili, dal numero degli alunni da
trasportare e, per le mense, dalle condizioni
socio-economiche e dalla presenza di attività
scolastiche di tempo pieno e di tempo prolungato.
[3] Le somme assegnate ai sensi delle precedenti
lettere a) e b) comportano per gli Enti locali
territoriali vincolo di destinazione agli specifici
servizi sopraindicati.
[4] La suddivisione parametrica, utilizzata dalla
Giunta Regionale ai fini del riparto della quota
residua, di cui alla precedente lettera c), non
costituisce, invece, vincolo di destinazione per
i programmi comunali formulati per l'attuazione
degli interventi previsti alla lettera a) del
precedente articolo 3.
[5] La Giunta Regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, può attuare interventi
straordinari in caso di necessità ed emergenze
particolari, utilizzando fondi di cui alla lettera
b) del successivo articolo 11.
Art. 8. (Progetti regionali)
[1] La Giunta Regionale, entro il 30 giugno di
ogni anno, anche sulla base di proposte formulate
da Enti locali territoriali, organismi scolastici,
Enti ed Istituzioni culturali, sentito il parere
della competente Commissione consiliare, utilizzando
fondi di cui alla lettera b) del successivo articolo
11, approva un programma di progetti regionali
volti a favorire:
a) la conoscenza dei musei e dei parchi, anche
mediante visite guidate, nonché la produzione
di materiali di supporto didattico; b) l'inserimento
nelle istituzioni scolastiche dei minorati fisici,
psichici e sensoriali, anche mediante servizi
di sostegno, accompagnamento e trasporto, fornitura
di attrezzature specialistiche e strumenti didattici
differenziati;
c) l'applicazione di strumenti informatici per
la didattica e la ricerca.
1+>d) la conoscenza dell'originale patrimonio
di cultura, lingue e tradizioni del Piemonte con
particolare attenzione per le sue espressioni
locali. <+1
[2] Il programma sarà coordinato dalla
Giunta Regionale, d'intesa con gli Enti locali
territoriali interessati, e la gestione dei progetti
potrà essere demandata ai soggetti proponenti.
Art. 9. (Compiti dei Comuni)
[1] I Comuni, singoli od associati, o le Comunita'
Montane esercitano le funzioni di cui all'articolo
42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuano
gli interventi di cui all'articolo 3 della presente
legge, sulla base degli indirizzi regionali, delle
risorse disponibili, delle specifiche esigenze
locali e delle eventuali intese intervenute tra
i Comuni.
[2] Per la formazione dei programmi di intervento,
gli Enti locali di cui al precedente comma, dovranno
sentire i rappresentanti delle istituzioni scolastiche
presenti sul loro territorio, nonché tener
conto delle proposte di cui al successivo articolo
10.
[3] I Comuni devono garantire, rispetto agli interventi
di cui alla presente legge, e nell'ambito dello
stesso ordine e grado di scuole, la parità
degli alunni in eguale condizione di bisogno,
indipendentemente dalla frequenza di scuole statali
o di scuole non statali.
[4] Per l'attuazione ed il coordinamento degli
interventi di cui alla presente legge, i Comuni
possono stipulare, con le istituzioni scolastiche
non statali, convenzioni che prevedono modalità
di erogazione e di rendicontazione, senza tuttavia
interferire nell'espletamento delle funzioni scolastiche
svolte dalle istituzioni suddette nell'ambito
della vigente legislazione statale.
[5] La gestione degli interventi e' compito dei
Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole,
fatti salvi accordi diversi che possono intervenire
fra i Comuni dell'ambito distrettuale o interdistrettuale,
per particolari esigenze di funzionalità
ed economicità degli interventi; la Regione
riconosce le intese intervenute tra i Comuni.
[6] I Comuni devono, inoltre, trasmettere alla
Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una
relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente, con rendiconto sull'utilizzazione
del contributo regionale ed idonea documentazione
delle spese sostenute per il trasporto alunni,
nonché fornire alla Regione tutte le notizie
utili per la determinazione del contributo regionale.
Art. 10. (Funzioni dei Consigli scolastici distrettuali)
[1] I Consigli scolastici distrettuali, in attuazione
delle proprie competenze di cui all'articolo 12
del D.P.R. 21 maggio 1974, n. 416, formulano,
per il proprio ambito territoriale, proposte di
intervento sulla base delle esigenze del sistema
scolastico, trasmettendole ai Comuni compresi
nel proprio territorio, alla Unità Socio
Sanitaria Locale e alla Regione per quanto di
competenza.
[2] L'eventuale non accoglimento da parte dei
Comuni delle proposte suddette nella formulazione
dei programmi di intervento, deve essere opportunamente
motivato.
Art. 11. (Finanziamento degli interventi)
[1] Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, valutati per l'anno finanziario
1985, in lire 34.511.000.000, si provvede, mediante
una riduzione di pari ammontare, in termini di
competenza e di cassa, dello stanziamento di cui
al capitolo n. 11900 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario
1985, e mediante l'istituzione, nello stato di
previsione medesimo, di appositi capitoli con
le seguenti denominazioni:
- "Oneri derivanti dal trasferimento ai Comuni
delle funzioni già esercitate dalla Regione
in materia di diritto allo studio" e con
lo stanziamento di lire 33.130.560.000 in termini
di competenza e di cassa;
- "Fondo occorrente per il finanziamento
dei progetti regionali e per interventi straordinari
in materia di diritto allo studio" e con
lo stanziamento di lire 1.380.440.000 in termini
di competenza e di cassa.
[2] Le spese per gli anni finanziari 1986 e successivi,
saranno stabilite con le leggi di approvazione
dei relativi bilanci. [3] Il Presidente della
Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 12. (Abrogazione)
[1] Sono abrogate le leggi regionali 2 settembre
1974, n. 27 e 4 giugno 1975, n. 39.
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