REGIONE
LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE DEL 20 MARZO 1980 N. 31 “DIRITTO
ALLO STUDIO - NORME DI ATTUAZIONE”.
Titolo
I - FUNZIONI DEI COMUNI E LORO ESERCIZIO
Art. 1. Esercizio delle funzioni attribuite ai
comuni
1. Le funzioni amministrative attribuite ai comuni
ai sensi dell’ art. 45 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 comprendono tutti gli interventi
idonei a garantire il diritto allo studio secondo
i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione
e 3 dello statuto della regione Lombardia, e devono
essere esercitate dai comuni singoli o associati
secondo i principi previsti dalla presente legge.
Art. 2. Attuazione del diritto allo studio
1. Il diritto alla studio è assicurato
mediante interventi diretti a facilitare la frequenza
nelle scuole materne e dell’obbligo; a consentire
l’inserimento nelle strutture scolastiche
e la socializzazione dei minori disadattati o
in difficoltà di sviluppo e di apprendimento;
ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze
dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni
educative e didattiche che consentano una ininterrotta
esperienza educativa in stretto collegamento tra
i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture
parascolastiche e società; a fornire un
adeguato supporto per l’orientamento scolastico
e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento
dell’obbligo di studio; a favorire la prosecuzione
degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi
di mezzi, nonché il completamento dell’obbligo
scolastico e la frequenza di scuole secondarie
superiori da parte di adulti e lavoratori studenti.
2. Tali interventi devono essere realizzati in
collegamento con gli organi collegiali della scuola,
sviluppando la partecipazione effettiva delle
forze sociali organizzate sul territorio.
2 bis. Gli interventi di cui agli articoli seguenti,
rivolti a soggetti portatori di handicap assumono
carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento
previsto dalla presente legge [1] .
3. I comuni singoli od associati esercitano le
funzioni disciplinate dalla presente legge, secondo
le modalità e i criteri specifici di cui
ai successivi artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Art. 3. Trasporti
1. I comuni singoli od associati organizzano servizi
speciali di trasporto scolastico o assicurano
l’accesso degli studenti ai servizi ordinari
mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni,
in modo da garantire e razionalizzare la frequenza
scolastica in ogni parte del territorio regionale.
Art. 4. Mense
1. I servizi relativi alle mense scolastiche devono
essere realizzate in modo da favorire l’attuazione
del tempo pieno nelle scuole dell’obbligo,
agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori
e garantire il livello qualitativo e dietetico
dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione
alimentare.
Art. 5. Scuole materne
1. Al fine di generalizzare e incentivare la frequenza
della scuola prima dell’età dell’obbligo,
debbono essere utilizzate tutte le strutture esistenti.
2. Tutti gli alunni delle scuole materne pubbliche
e private, a norma del successivo art. 10, fruiscono
dei servizi previsti dalla presente legge.
3. Per garantire nelle scuole materne autonome
l’attuazione dei servizi di cui alla presente
legge sono di norma stipulate con gli enti gestori
convenzioni che prevedono il riferimento agli
orientamenti educativi di cui al D.P.R. 647/1969
e la costituzione di organi collegiali in analogia
a quelli previsti dal D.P.R. 416/1974 per assicurare
una gestione partecipata.
Art. 6. Assistenza sociopsicopedagogica
1. Al fine di raggiungere la necessaria unitarietà
degli interventi, l’assistenza sociopsicologica,
connessa ai problemi pedagogici, è prestata
attraverso le strutture socio-sanitarie istituzionali
del territorio, in raccordo con la programmazione
educativa e didattica di carattere generale e
specifico, secondo i criteri di integrazione ed
il programma distrettuale previsti dagli articoli
2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 [2] .
2. In particolare, l’inserimento degli invalidi,
degli emarginati e dei disabili fisici, psichici
e sensoriali, è favorito mediante fornitura
di attrezzature specialistiche e strumenti didattici
differenziati, nonché mediante la concessione
di assegni individuali o posti in convitti o residenze,
utilizzando comunque ogni altro strumento, idoneo
a superare l’emarginazione.
Art. 7. Libri e materiale didattico
1. I libri di testo sono assegnati ad uso individuale
nei casi previsti dalla legge.
2. I libri e gli strumenti didattici ad uso collettivo
per i singoli istituti scolastici devono soddisfare
alle esigenze della sperimentazione didattica
e dell’innovazione metodologica nell’ambito
della programmazione educativa di cui agli articoli
2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 [2] .
Art. 8. Sostegno alla programmazione educativa
e didattica
1. I comuni singoli o associati possono concorrere
alla realizzazione degli obiettivi della programmazione
educativa e didattica, di cui agli articoli 2
e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 , [2] erogando
contributi diretti a sostenere la sperimentazione
della scuola a tempo pieno e delle diverse attività
integrative, con particolare riferimento alla
progettazione del lavoro individuale e di gruppo.
2. A tal fine, i comuni e i distretti scolastici,
previa intesa con la regione, possono effettuare
indagini e studi necessari per la migliore conoscenza
del settore e delle sue implicazioni territoriali,
sociali, economiche e pedagogiche, utilizzando
i fondi messi a loro disposizione dalla regione
ai sensi della presente legge.
Art. 9. Convitti ed assegni di studio
1. La frequenza delle scuole superiori da parte
di studenti meritevoli in condizioni economiche
disagiate che risiedono in località diverse
della sede scolastica, viene agevolata mediante
l’assegnazione di posti gratuiti o semi gratuiti
in convitti, pensionati o altri analoghi istituti,
ovvero mediante la concessione di assegni di studio
individuali.
2. I benefici di cui al presente articolo sono
attribuiti per concorso; nel relativo bando devono
essere specificati i requisiti soggettivi per
l’ammissione.
3. I comuni sedi di convitti nazionali e di educandati
femminili provvedono mediante concorso alla assegnazione
di posti gratuiti o semi gratuiti nelle istituzioni
medesime.
Art. 10. Destinatari
1. Delle prestazioni di carattere individuale
o collettivo previste dagli articoli precedenti
fruiscono coloro che frequentano scuole, sezioni
o corsi, ivi compresi quelli relativi ai contratti
collettivi di lavoro, aventi sede nell’ambito
territoriale dei comuni indipendentemente dal
luogo di residenza anagrafica dell’utente.
2. Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi
quelli gratuiti per disposizioni di legge, concorrono
gli utenti in relazione alle rispettive fasce
di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione
coloro che versano in condizioni di particolare
disagio economico.
Art. 11. Attribuzioni generali
1. La regione:
a) promuove il coordinamento e l’integrazione
a livello territoriale dei servizi attinenti al
diritto allo studio con i servizi socio-sanitari,
quelli dell’educazione permanente e le altre
istituzioni culturali;
b) promuove ed effettua, anche mediante incontri
di studio, convegni e congressi, ricerche ed indagini
tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi
conoscitivi necessari per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla presente legge e per
la programmazione dei relativi interventi;
c) realizza un sistema informativo e statistico
di settore che:
cura la formazione di sistemi informativi da parte
degli enti locali;
assicura la omogeneità della raccolta e
del trattamento dei dati;
raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale
ed elabora analisi specifiche;
assicura altresì la fruizione dei dati
da parte degli organi collegiali di governo della
scuola e delle autorità scolastiche;
d) assume, anche in collaborazione con i distretti
scolastici, iniziative dirette a favorire la preparazione
delle famiglie alla partecipazione negli organi
collegiali della scuola, con particolare riguardo
ai servizi inerenti al diritto allo studio e l’orientamento
culturale degli adulti sui problemi educativi.
2. Il presidente della giunta regionale o l’assessore
competente se delegato adotta i provvedimenti
relativi alla attuazione della presente legge
che non siano attribuiti ad altri organi regionali
dallo statuto o dalle disposizioni della presente
legge, ivi compresi quelli
necessari per l’esercizio e la vigilanza
sulle istituzioni di cui all’ art. 3 del
D.P.R. 24 gennaio 1972, n. 3 .
3. La giunta regionale presenta al consiglio una
relazione generale annuale sulla situazione del
diritto allo studio.
Art. 12. Interventi regionali complementari
1. Ad integrazione dei servizi e delle attività
di specifica competenza dei comuni singoli od
associati, la regione:
a) stipula a favore degli alunni e del personale
scolastico i contratti di assicurazione di cui
al successivo art. 13;
b) eroga contributi aggiuntivi a fronte di speciali
situazioni di necessità, per favorire il
compimento dell’obbligo scolastico e la prosecuzione
degli studi da parte di adulti e di lavoratori
studenti;
c) realizza e diffonde pubblicazioni di contenuto
culturale, sociale e storico destinato agli utenti
della scuola, con particolare riguardo agli elaborati
frutto delle esperienze didattiche delle scuole
lombarde, e può concedere contributi alle
iniziative di cui al precedente articolo 8, secondo
comma.
d) eroga contributi straordinari ai comuni per
gli interventi integrativi, anche sotto forma
di materiale didattico e culturale individuale,
di trasporto e di assistenza individuale, a favore
dei soggetti portatori di handicap [3] .
e) eroga contributi per la realizzazione di attività
di orientamento e di istruzione permanente collegate
con la scuola nonché per l’istituzione
di corsi di orientamento musicale [4] .
Art. 13. Assicurazioni
1. Le assicurazioni di cui al precedente art.
12, lettera a), coprono dai rischi da infortunio
gli alunni, il personale dirigente, docente ed
ausiliario delle scuole materne statali e non
statali e delle scuole dell’obbligo e secondarie
superiori statali, parificate o autorizzate.
2. L’assicurazione copre ogni infortunio
che possa verificarsi nel percorso da casa a scuola
e viceversa, nonché nello svolgimento di
qualsiasi attività didattica, culturale,
ricreativa o sportiva, promossa dalle autorità
scolastiche o col consenso delle stesse, anche
in orario extrascolastico compresi i percorsi
per accedere alle sedi delle attività stesse;
copre altresì i rischi connessi al trasporto
da casa a scuola e viceversa con qualsiasi mezzo
esso venga effettuato.
TITOLO
II - PROGRAMMAZIONE
Art. 14. Piano regionale
1. Le norme di cui al presente ed al successivo
articolo si applicano fino a quando non sarà
diversamente disposto nell’ambito della normativa
regionale di organizzazione istituzionale e territoriale
dei servizi socio-sanitari e dei relativi progetti
di intervento ai sensi degli art. 7 e 8 della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .
2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta
e in coerenza con le previsioni del programma
regionale di sviluppo, approva entro il mese di
febbraio di ogni anno il piano degli interventi
regionali per il diritto allo studio relativo
all’anno scolastico successivo.
3. Il piano indica gli obiettivi prioritari da
realizzare; determina l’ammontare dei finanziamenti
per ciascuna provincia per il succesivo riparto
tra i comuni, nonché i finanziamenti destinati
alla attuazione degli interventi di cui al precedente
art. 12; le direttive per lo svolgimento dei servizi,
con particolare riferimento al coordinamento delle
attività comunali con gli altri servizi
sociali e sanitari.
4. Nel piano regionale è indicato anche
l’ammontare dei finanziamenti destinati a
soddisfare eventuali esigenze straordinarie sopravvenute
e segnalate dai comuni nel corso dell’anno;
il relativo riparto, da effettuarsi direttamente
a favore dei singoli comuni interessati, è
deliberato dalla giunta regionale che ne informa
la competente commissione consiliare.
5. Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nell’attuazione
del piano, il consiglio regionale, su proposta
della giunta, può deliberare i piani suppletivi
relativi all’anno scolastico in corso.
6. Le provincie, i comuni ed i distretti scolastici
sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti per
la formazione del piano di cui al presente articolo.
7. La giunta regionale è autorizzata ad
erogare un acconto sui finanziamenti regionali
destinati alle attività previste dalla
presente legge per un ammontare non superiore
alla metà della somma già assegnata
per ciascun comune nell’anno scolastico precedente.
Art. 15. Delega alle province
1. Per delega della regione, le province deliberano
la ripartizione dei finanziamenti previsti dal
piano tra i comuni del rispettivo territorio entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione del
piano divenuto esecutivo, tenendo conto delle
priorità e dei criteri previsti dal piano
stesso, nonché degli obiettivi indicati
dai consigli distrettuali e delle richieste dei
comuni.
2. Copia della deliberazione della provincia è
trasmessa alla giunta regionale, ai comuni, alle
comunità montane, ai distretti scolastici
e al provveditorato agli studi.
3. Le somme così assegnate ai singoli comuni
sono ad essi erogate con decreto del presidente
della giunta regionale; con deliberazione della
giunta regionale è altresì erogata
a ciascuna provincia, a titolo di rimborso delle
spese per l’esercizio della delega, una somma
pari all’uno per cento dei finanziamenti
complessivi assegnati ai rispettivi comuni.
Art. 16. Programmazione dei comuni
1. I comuni singoli o associati deliberano, entro
il mese di luglio, il piano di intervento per
la attuazione del diritto allo studio, coordinando
con le proprie risorse i finanziamenti regionali
e tenendo conto delle indicazioni programmate
e prioritarie dei distretti scolastici.
2. Ogni comune decide le modalità di realizzazione
dei servizi e le modalità di coordinamento.
3. I comuni singoli o associati sono tenuti a
trasmettere alla giunta regionale, entro il 31
ottobre di ogni anno, una relazione sulla attività
svolta, sui costi sostenuti e sui risultati conseguiti
nell’anno scolastico precedente. Copia della
relazione è trasmessa ai consigli scolastici
distrettuali, ai consigli scolastici provinciali
ad ai provveditorati agli studi.
Titolo
III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 17. Finanziamento del piano del diritto allo
studio
1. Il piano annuale di cui al precedente articolo
14 è formulato in base alle previsioni
finanziarie di cui ai successivi commi.
2. La legge regionale di approvazione del bilancio
annuale determina gli stanziamenti destinati ai
comuni per l’anno finanziario, suddividendo
su distinti appositi capitoli la quota a saldo
relativa all’anno scolastico in corso e quella
di acconto relativa all’anno scolastico successivo,
determinando per quest’ultima la spesa complessiva.
3. … [5] . 4. … [5]
Art. 18. Norma finanziaria
1. Limitatamente all’anno 1980, la spesa
per la quota a saldo ai comuni relativa all’anno
scolastico 1979-1980 è determinata in L.
14.225.959.000, e la spesa per la quota d’acconto
ai comuni relativa all’anno scolastico 1980-1981
è determinata in L. 4.033.506.000; inoltre
la spesa complessiva per il diritto allo studio
spettante ai comuni per l’anno scolastico
1980/1981 è determinata in L. 21.000.000.000.
2. Per l’esercizio da parte della giunta
delle funzioni di cui al precedente articolo 11,
lettere a), b), d), al precedente articolo 12
ed al quarto comma del precedente articolo 14,
è autorizzata per l’anno 1980 la spesa
in L. 4.410.535.000.
3. Al finanziamento per l’anno 1980 delle
spese per la realizzazione e gestione dell sistema
informativo di cui al precedente art. 11, lettera
c) si provvede mediante impiego della somma di
L. 350.000.000 iscritta nello stato di previsione
delle spese del bilancio per l’esercizio
finanziario 1980 al cap. 1.2.5.1.2.427 ai sensi
dell’articolo 24 della legge di approvazione
del bilancio.
4. In conseguenza a quanto disposto dai precedenti
commi, allo stato di previsione delle spese del
bilancio per l’esercizio finanziario 1980,
parte 1, ambito 2, settore 5, finalità
1, attività 1, sono apportate le seguenti
variazioni:
la dotazione finanziaria di competenza al capitolo
1.2.5.1.1.425, già determinata in L. 17.850.000.000
ai sensi dell’art. 29 della legge regionale
di approvazione del bilancio 1980, è annullata;
la dotazione finanziaria di cassa del capitolo
1.2.5.1.1.425 è ridotta di L. 16.648.416.000;
la dotazione finanziaria di competenza del capitolo
1.2.5.1.1.426, già determinata in L. 4.820.000.000
ai sensi dell’art. 29 della legge regionale
di approvazione del bilancio 1980, è annullata
e sono istituiti i seguenti capitoli:
capitolo 1.2.5.1.1.1046 “Spese per le attribuzioni
generali e per gli interventi complementari nonchè
per gli interventi straordinari in attuazione
del diritto allo studio”, con la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.410.535.000;
capitolo 1.2.5.1.1.1047 “Attuazione del diritto
allo studio – quota saldo ai comuni anno
scolastico in corso”, con la dotazione finanziaria
di competenza e di cassa di L. 14.225.959.000;
capitolo 1.2.5.1.1.1048 “Attuazione del diritto
allo studio – acconto ai comuni anno scolastico
successivo”, con la dotazione finanziaria
di competenza e di cassa di L. 4.033.506.000;
5. Al fine di garantire la copertura relativa
alla variazione delle dotazioni finanziarie di
cassa determinate dal comma precedente, la dotazione
finanziaria di cassa del capitolo 1.5.1.1.1.736
“Fondo di riserva del bilancio di cassa”
è ridotta di L. 6.021.584.000.
6. Il presidente della giunta, o l’assessore
delegato, è autorizzato a rideterminare,
con proprio decreto, l’attribuzione di eventuali
impegni già assunti sui capitoli di spesa
1.2.5.1.1.425 e 1.2.5.1.1.426 in relazione alle
variazioni di bilancio di cui al comma precedente.
TITOLO
IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19. Patronati scolastici e consorzi provinciali
dei patronati scolastici
1. È a carico della regione ogni passività,
verificatasi entro la data del 30 giugno 1974,
dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati
scolastici soppressi ai sensi degli articoli 23
e 24 della legge regionale 9 settembre 1974, n.
59 , purché i comuni trasmettano alla giunta
regionale la relativa richiesta entro il 30 giugno
1980. Scaduto tale termine, gli eventuali oneri
residui restano a carico dei comuni.
2. Al finanziamento degli oneri derivanti dal
presente articolo si provvede mediante impiego
delle somme iscritte nello stato di previsione
delle spese del bilancio ai sensi della presente
legge per l’attuazione del diritto allo studio.
Art. 20. Abrogazioni
1. Gli interventi in atto all’entrata in
vigore della presente legge e quelli relativi
all’anno scolastico 1978/1979, continueranno
ad essere regolati dalle norme delle leggi regionali
9 settembre 1974, n. 59, 20 agosto 1976, n. 32,
25 agosto 1977, n. 42 e 29 gennaio 1979, n. 23
fino al 31 dicembre 1979.
2. Le leggi regionali 9 settembre 1974, n. 59,
20 agosto 1976, n. 32 e 25 agosto 1977, n. 42
sono abrogate dall’1 gennaio 1980.
3. A partire dall’anno scolastico 1979/80
gli interventi in materia di diritto allo studio
sono regolati dalla presente legge.
(1) Il comma è stato aggiunto dall’
art. 4 della L.R. 7 giugno 1980, n. 76 .
(2) Riguardante la materia scolastica.
(3) La lettera d) è stata aggiunta dall’
art. 4 della L.R. 7 giugno 1980, n. 76 .
(4) La lettera e) è stata aggiunta dall’
art. 1 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 68 .
(5) Il comma è stato abrogato dal quarto
comma dell’art. 2 della L.R. 31 dicembre
1984, n.68 .
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