REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 26 DIRITTO
ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA.
TITOLO
I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Principi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge
disciplina, in raccordo con le norme della legge
10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per il diritto
allo studio ed all'apprendimento per tutta la
vita.
2. La presente legge si ispira alla finalità
di rendere effettivo il diritto di ogni persona
ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico
e formativo.
3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 e ferme restando le funzioni
amministrative attribuite ai Comuni dall'art.
42 del D.P.R. 616/77, promuovono interventi volti
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale che si frappongono al pieno
godimento di tale diritto.
4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento
della programmazione degli interventi di rispettiva
competenza in materia di diritto allo studio il
principio della partecipazione delle istituzioni
scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali,
degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo
e delle parti sociali.
Art. 2 Oggetto
1. Sono oggetto specifico della presente legge
le azioni che favoriscono:
a) la promozione e la qualificazione di interventi
per il diritto allo studio in favore degli alunni
delle scuole appartenenti al sistema nazionale
di istruzione, come definito dall'art. 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62 e fatta salva l'applicazione
del comma 7 del medesimo articolo, e delle agenzie
formative, nel rispetto delle autonomie e delle
identità pedagogiche, didattiche e culturali,
della libertà di insegnamento e della libertà
di scelta educativa delle famiglie;
b) la realizzazione di una offerta di servizi
e di interventi differenziati, volta ad ampliare
i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi
dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento
all'educazione degli adulti;
c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi
educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari,
culturali, ricreativi e sportivi;
d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa
attraverso interventi prioritariamente diretti
agli strati della popolazione con bassi livelli
di scolarità, con particolare attenzione
alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti
per gli utenti situazioni di particolare disagio;
e) il sostegno al successo scolastico e formativo.
TITOLO
II - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 3 Tipologia degli interventi
Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio
dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:
a) interventi volti a facilitare l'accesso e la
frequenza alle attività scolastiche e formative:
1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo agli alunni della scuola dell'obbligo
e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma
1, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art.
27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei
relativi provvedimenti attuativi;
2) servizi di mensa;
3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
4) servizi residenziali;
5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti
in situazione di handicap;
6) borse di studio;
b) progetti volti a garantire ed a migliorare
i livelli di qualità dell'offerta formativa
ed educativa.
2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma
1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune
di residenza dell'alunno, salvo che intervengano
accordi diversi fra i Comuni interessati.
3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi
di cui al comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4
e 5 con contributi riferiti alle proprie condizioni
economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito
a cui rapportare tali contributi.
4. a) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici
e formativi delle strutture culturali, sportive
e scientifiche presenti sul territorio, nonché
fruizione di supporti didattici e strumentali
per progetti di innovazione e sperimentazione
in ambito didattico ed educativo, con particolare
riferimento alle tecnologie multimediali;
b) iniziative volte a promuovere e sostenere la
coerenza e la continuità tra i diversi
gradi e ordini di scuole, nonché forme
di collaborazione fra scuole e famiglie;
c) azioni di prevenzione degli abbandoni e della
dispersione scolastica
c) interventi volti ad accrescere la qualità
dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti
delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale
di istruzione e degli Enti locali, compresi i
relativi progetti di qualificazione e aggiornamento
del personale, anche in riferimento al raccordo
tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi
e la scuola dell'obbligo;
Art. 4 Borse di studio
1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo
studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle
scuole del sistema nazionale di istruzione e per
gli allievi dei corsi di formazione professionale
organizzati da agenzie formative accreditate ai
sensi della legislazione vigente, la Regione interviene
attraverso l'attribuzione di borse di studio agli
allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono
del percorso formativo, in disagiate condizioni
economiche e residenti sul territorio regionale.
2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge
n. 62/2000, al fine di ridurre il rischio di abbandono
scolastico, le borse di studio, nella misura massima
stabilita dalla Giunta regionale e di pari importo,
vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente
dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni
appartenenti a famiglie la cui situazione economica
annua, determinata secondo le disposizioni di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
e successive modificazioni ed integrazioni, non
sia superiore a 30 milioni di lire netti (pari
a 15.493,71 euro) per un nucleo familiare di tre
componenti, aumentabili in relazione alla composizione
del nucleo stesso.
3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui
situazione economica annua sia compresa fra il
limite stabilito al comma 2 e lire 60 milioni
netti (pari a 30.987,41 euro) per un nucleo familiare
di tre componenti, aumentabili in relazione alla
composizione del nucleo stesso, le borse di studio
di pari importo, non superiore alla misura massima
prevista al comma 2, sono erogate a sostegno delle
spese per l'istruzione.
4. La Giunta regionale con proprio atto individua
i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente
differenziato per ordine e grado di scuola frequentata
e per fasce di reddito, che possono essere specificate
all'interno dei limiti di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformità
di trattamento, stabilisce altresì le modalità
attraverso le quali le Province, di intesa con
i Comuni, provvedono all'assegnazione delle borse
di studio, anche avvalendosi della collaborazione
delle scuole.
Art. 5 Interventi per l'integrazione dei soggetti
in situazione di handicap
1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito
delle rispettive competenze ed in conformità
alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre
2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi
- interventi diretti a garantire il diritto all'educazione,
all'istruzione ed all'integrazione nel sistema
scolastico e formativo di soggetti in situazione
di handicap, nonché di ogni cittadino che
a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali
rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso
educativo e formativo.
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro
di accordi di programma, stipulati fra Enti locali,
organi scolastici ed Aziende Unità sanitarie
locali, finalizzati ad una programmazione coordinata
dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio
assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi
e con altre attività gestite sul territorio
da enti pubblici e privati.
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in
particolare:
a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie
disponibilità e sulla base del piano educativo
individualizzato predisposto con l'Amministrazione
scolastica e le Aziende Unità sanitarie
locali - agli interventi diretti ad assicurare
l'accesso e la frequenza al sistema scolastico
e formativo attraverso la fornitura di servizi
di trasporto speciale, di materiale didattico
e strumentale, nonché di personale aggiuntivo
provvisto dei requisiti di legge e destinato a
favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità
di comunicazione;
b) le Aziende Unità sanitarie locali provvedono
alla certificazione, partecipano alla definizione
del piano educativo individualizzato ed effettuano
le verifiche necessarie al suo aggiornamento,
assicurando altresì le attività
di consulenza e di supporto richieste dal personale
docente, educativo e socio-assistenziale impegnato
nel processo di integrazione.
Art. 6 Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono
attuati in favore:
a) dei frequentanti le scuole del sistema nazionale
di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia;
dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati
al fine del conseguimento di titoli di studio
o di certificazione di competenze;
dei frequentanti i corsi di formazione professionale,
di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati
ai sensi della legislazione vigente.
TITOLO
III - RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI
E STRUMENTI PER LA CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 7 Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione,
indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle
materie di cui alla presente legge. A tal fine,
il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali,
approva gli indirizzi triennali, determinando
complessivamente le risorse regionali, che si
sommano con quelle dello Stato e degli Enti locali,
raccordandone le modalità di impiego, nonché
l'eventuale modifica dei limiti di reddito di
cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.
2. Compete altresì alla Regione la realizzazione
di interventi di rilevanza regionale, direttamente
o mediante la concessione di contributi a favore
degli Enti locali, i cui criteri sono stabiliti
negli indirizzi di cui al comma 1.
La Giunta regionale approva, in coerenza con gli
indirizzi di cui al comma 1, il riparto dei fondi
a favore delle Province per gli interventi di
cui all'art. 3 e le relative modalità di
attuazione, anche in relazione ad intese fra Regione,
Enti locali e scuole.
La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il
proprio ambito di competenza, attuano le azioni
necessarie per assicurare il monitoraggio ed il
controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate
alla realizzazione degli interventi di cui alla
presente legge.
Art. 8 Funzioni degli Enti locali
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro
attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo
n. 112/98 nel quadro degli indirizzi triennali
di cui al comma 1 dell'art. 7, nonché degli
atti di indirizzo di cui al comma 3 dello stesso
articolo.
2. Le Province approvano il programma degli interventi,
elaborato con il concorso dei Comuni e delle scuole
del sistema nazionale di istruzione del territorio
di competenza, contenente i progetti e gli interventi
di cui alla presente legge e la relativa assegnazione
di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali
e delle direttive regionali.
3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione
annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul
raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
Art. 9 Conferenza regionale per il diritto allo
studio
1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi
di cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione,
in applicazione del principio di partecipazione
di cui all'art. 1, comma 4, è convocata
annualmente la Conferenza regionale per il diritto
allo studio.
2. Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti
sedi di concertazione, con particolare riferimento
alla Consulta regionale per le politiche a favore
delle persone disabili, alla Conferenza permanente
per l'istruzione e la formazione ed alla Commissione
regionale tripartita, coinvolgendo altresì
gli enti di formazione professionale accreditati,
le associazioni delle scuole e delle famiglie
maggiormente rappresentative a livello regionale
ed il Forum del Terzo settore.
TITOLO
IV - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 10 Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della
presente legge si fa fronte mediante l'istituzione
di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio
regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilità in sede di approvazione della
legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto
dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 11 Abrogazioni
1. È abrogata la L.R. 25 maggio 1999, n.
10 "Diritto allo studio e all'apprendimento
per tutta la vita e qualificazione del sistema
formativo integrato".
2. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili
con la presente legge.
Art. 12 Norme transitorie
1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione
dei benefici in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e fino all'approvazione
degli indirizzi triennali di cui all'articolo
7, comma 1, sono conclusi secondo le procedure
delle norme regionali abrogate dall'articolo 11.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della
Regione Emilia-Romagna. |